Sentenza 40/1994 (ECLI:IT:COST:1994:40)
Massima numero 20220
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente CASAVOLA - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del
07/02/1994; Decisione del
07/02/1994
Deposito del 17/02/1994; Pubblicazione in G. U. 23/02/1994
Titolo
SENT. 40/94 A. CORTE DEI CONTI - CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITA' - AMBITO DI APPLICAZIONE - MODIFICAZIONI INTRODOTTE DALLA RECENTE LEGISLAZIONE STATALE - IMMEDIATA OPERATIVITA' DI ESSE RISPETTO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI DELLA REGIONE SICILIANA - GIUSTIFICAZIONE - NATURA "DINAMICA" DEL RINVIO ALLA LEGISLAZIONE STATALE CONTENUTO NELLA NORMATIVA DI ATTUAZIONE STATUTARIA IN TEMA DI COMPETENZE DELLA SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO.
SENT. 40/94 A. CORTE DEI CONTI - CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITA' - AMBITO DI APPLICAZIONE - MODIFICAZIONI INTRODOTTE DALLA RECENTE LEGISLAZIONE STATALE - IMMEDIATA OPERATIVITA' DI ESSE RISPETTO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI DELLA REGIONE SICILIANA - GIUSTIFICAZIONE - NATURA "DINAMICA" DEL RINVIO ALLA LEGISLAZIONE STATALE CONTENUTO NELLA NORMATIVA DI ATTUAZIONE STATUTARIA IN TEMA DI COMPETENZE DELLA SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO.
Testo
Le norme statali che modificano le forme e i limiti del controllo di legittimita' spettante alla Corte dei conti, sono direttamente applicabili nell'ordinamento regionale siciliano, senza necessita' di modifica dello Statuto speciale e della inerente normativa di attuazione: infatti, l'art. 2 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, prevedendo le competenze della Sezione regionale di controllo, non opera un rinvio materiale al t.u. n. 1214 del 1934, bensi' un rinvio "dinamico" (o formale) ai successivi svolgimenti della legislazione statale disciplinanti le funzioni della Corte dei conti, e cio' vale a salvaguardare l'esigenza di unitarieta' sottesa all'esercizio di tali funzioni. - V. anche la successiva massima B. red.: L.I. rev.: S.P.
Le norme statali che modificano le forme e i limiti del controllo di legittimita' spettante alla Corte dei conti, sono direttamente applicabili nell'ordinamento regionale siciliano, senza necessita' di modifica dello Statuto speciale e della inerente normativa di attuazione: infatti, l'art. 2 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, prevedendo le competenze della Sezione regionale di controllo, non opera un rinvio materiale al t.u. n. 1214 del 1934, bensi' un rinvio "dinamico" (o formale) ai successivi svolgimenti della legislazione statale disciplinanti le funzioni della Corte dei conti, e cio' vale a salvaguardare l'esigenza di unitarieta' sottesa all'esercizio di tali funzioni. - V. anche la successiva massima B. red.: L.I. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 100
co. 2
statuto regione Sicilia
art. 23
co. 2
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 06/05/1948
n. 655
art. 2
co. 1