Sentenza 41/1994 (ECLI:IT:COST:1994:41)
Massima numero 20325
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del  07/02/1994;  Decisione del  07/02/1994
Deposito del 17/02/1994; Pubblicazione in G. U. 23/02/1994
Massime associate alla pronuncia:  20326


Titolo
SENT. 41/94 A. PROCESSO PENALE - TERMINE PER ESERCITARE LA FACOLTA' DI CHIEDERE IL C.D. PATTEGGIAMENTO - CENSURABILITA' - ESCLUSIONE - RISPONDENZA ALLA RATIO DELL'ISTITUTO.

Testo
Non e' di per se censurabile la disciplina prevista dal legislatore (art. 446 cod. proc. pen.) in ordine al termine entro il quale puo' essere esercitata la facolta' di chiedere il c.d. patteggiamento: infatti, che tale facolta' sussista fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado non e' certamente irragionevole in quanto anzi risponde perfettamente alla 'ratio' dell'istituto. - Cfr. S. n. 101/1993. red.: E.M. rev.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte