Sentenza 41/1994 (ECLI:IT:COST:1994:41)
Massima numero 20326
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del  07/02/1994;  Decisione del  07/02/1994
Deposito del 17/02/1994; Pubblicazione in G. U. 23/02/1994
Massime associate alla pronuncia:  20325


Titolo
SENT. 41/94 B. PROCESSO PENALE - APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA ("PATTEGGIAMENTO") - POSSIBILITA' PER LE PARTI DI RICHIEDERLA ANCHE DOPO IL TERMINE STABILITO (DICHIARAZIONE DI APERTURA DEL DIBATTIMENTO) IN CASO DI CONTESTAZIONE ALL'UDIENZA, CON IL CONSENSO DELL'IMPUTATO, DI UN FATTO NUOVO - MANCATA PREVISIONE - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO, CON INCIDENZA SUL DIRITTO DI DIFESA, RISPETTO ALL'IPOTESI IN CUI, NON CONSENTENDO L'IMPUTATO ALLA CONTESTAZIONE ED INIZIANDOSI QUINDI, PER IL FATTO NUOVO, UN ALTRO PROCEDIMENTO, LA RICHIESTA DI PATTEGGIAMENTO E' INVECE POSSIBILE - LAMENTATA IRRAZIONALITA', ALTRESI', PER IL PREGIUDIZIO ARRECATO ALLA SPEDITEZZA DEI PROCESSI - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
In caso di contestazione a dibattimento di un fatto nuovo, la disciplina prevista dal legislatore (art. 446 cod. proc. pen.) secondo la quale non e' piu' possibile adire al c.d. patteggiamento dopo la dichiarazione di apertura dello stesso, non vulnera il diritto di difesa, ne' crea una ingiustificata disparita' di trattamento rispetto all'imputato nei cui confronti si inizi, per il fatto nuovo (a norma dell'art. 518, comma primo, cod. proc. pen.) un altro procedimento nel quale e' senz'altro in termini per richiedere l'applicazione della pena. Condizione indispensabile alla contestazione del fatto nuovo in udienza e' infatti (a norma dello stesso art. 518, comma secondo) il consenso dell'imputato e pertanto la scelta tra le due soluzioni dipende da una libera opzione della linea difensiva da lui stesso operata. Ne' vale obiettare - in riferimento al principio di ragionevolezza - che l'impedimento, nella prima ipotesi, del ricorso al patteggiamento, ostacolerebbe la speditezza dei processi - alla quale anche l'applicazione della pena e' preordinata - non essendo certo irragionevole che il legislatore, una volta garantito il diritto di difesa, abbia ritenuto di non derogare al termine stabilito in via generale dalla norma impugnata. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24, comma secondo, Cost., dell'art. 446, commi primo e terzo, cod. proc. pen.). - V. la precedente massima A. red.: E.M. rev.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24  co. 2

Altri parametri e norme interposte