Ordinanza 46/1994 (ECLI:IT:COST:1994:46)
Massima numero 20153
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del
07/02/1994; Decisione del
07/02/1994
Deposito del 17/02/1994; Pubblicazione in G. U. 23/02/1994
Massime associate alla pronuncia:
20154
Titolo
ORD. 46/94 A. PARLAMENTO - IMMUNITA' PARLAMENTARI - AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE - RICHIESTA ALLA CAMERA CUI IL PARLAMENTARE APPARTIENE - TERMINE PER L'INOLTRO DI ESSA - DENUNCIATA PERENTORIETA' E INCONGRUITA' - 'IUS SUPERVENIENS' - SOPRAVVENUTA SOPPRESSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE - NECESSITA' DI RIESAME DELLA RILEVANZA DELLA QUESTIONE - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE RIMETTENTE.
ORD. 46/94 A. PARLAMENTO - IMMUNITA' PARLAMENTARI - AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE - RICHIESTA ALLA CAMERA CUI IL PARLAMENTARE APPARTIENE - TERMINE PER L'INOLTRO DI ESSA - DENUNCIATA PERENTORIETA' E INCONGRUITA' - 'IUS SUPERVENIENS' - SOPRAVVENUTA SOPPRESSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE - NECESSITA' DI RIESAME DELLA RILEVANZA DELLA QUESTIONE - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE RIMETTENTE.
Testo
Per effetto della sopravvenuta legge costituzionale n. 3 del 1993 - la quale, modificando l'art. 68, comma secondo, Cost., ha soppresso l'autorizzazione a procedere nei confronti dei parlamentari - non e' piu' operante la disciplina processuale concernente l'inoltro della relativa richiesta da parte del p.m., onde e' necessario che il giudice 'a quo', riesamini la rilevanza della sollevata questione di costituzionalita' volta a censurare la ritenuta perentorieta' e l'asserita incongruita' del termine per l'inoltro della richiesta medesima alla Camera cui appartiene il parlamentare da sottoporre a procedimento penale. (Restituzione al giudice rimettente degli atti relativi alla questione di costituzionalita' dell'art. 344, comma primo, cod. proc. pen..). red.: L.I. rev.: S.P.
Per effetto della sopravvenuta legge costituzionale n. 3 del 1993 - la quale, modificando l'art. 68, comma secondo, Cost., ha soppresso l'autorizzazione a procedere nei confronti dei parlamentari - non e' piu' operante la disciplina processuale concernente l'inoltro della relativa richiesta da parte del p.m., onde e' necessario che il giudice 'a quo', riesamini la rilevanza della sollevata questione di costituzionalita' volta a censurare la ritenuta perentorieta' e l'asserita incongruita' del termine per l'inoltro della richiesta medesima alla Camera cui appartiene il parlamentare da sottoporre a procedimento penale. (Restituzione al giudice rimettente degli atti relativi alla questione di costituzionalita' dell'art. 344, comma primo, cod. proc. pen..). red.: L.I. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 112
Altri parametri e norme interposte