Ordinanza 46/1994 (ECLI:IT:COST:1994:46)
Massima numero 20154
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del  07/02/1994;  Decisione del  07/02/1994
Deposito del 17/02/1994; Pubblicazione in G. U. 23/02/1994
Massime associate alla pronuncia:  20153


Titolo
ORD. 46/94 B. PARLAMENTO - IMMUNITA' PARLAMENTARI - AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE - RICHIESTA ALLA CAMERA CUI IL PARLAMENTARE APPARTIENE - POTERE DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI DI IMPORNE L'EFFETTUAZIONE O DI SURROGARSI AL P.M. NELLA RICHIESTA - OMESSA PREVISIONE - NECESSITA' DI RIESAME DELLA RILEVANZA DELLA QUESTIONE - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE RIMETTENTE.

Testo
Per effetto della sopravvenuta legge costituzionale n. 3 del 1993 - la quale, modificando l'art. 68, comma secondo, Cost., ha soppresso l'autorizzazione a procedere nei confronti dei parlamentari - non sussistono piu' ostacoli a che il g.i.p. disponga, in procedimenti relativi a parlamentari, lo svolgimento di ulteriori indagini e la formulazione dell'imputazione ad opera del pubblico ministero, onde e' necessario che il giudice 'a quo' riesamini la rilevanza della sollevata questione di costituzionalita' volta a censurare la mancata previsione, nel codice di rito, della possibilita' per il g.i.p. di imporre al p.m. di chiedere l'autorizzazione a procedere, o di surrogarsi a lui nella richiesta, ove ravvisi la necessita' di nuove indagini o di formulazione dell'imputazione. (Restituzione al giudice rimettente degli atti relativi alla questione di costituzionalita' dell'art. 409 cod. proc. pen.). red.: L.I. rev.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 112

Altri parametri e norme interposte