Ordinanza 47/1994 (ECLI:IT:COST:1994:47)
Massima numero 21017
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del
07/02/1994; Decisione del
07/02/1994
Deposito del 17/02/1994; Pubblicazione in G. U. 23/02/1994
Massime associate alla pronuncia:
21018
Titolo
ORD. 47/94 A. PENSIONI - PENSIONI PREVIDENZIALI - CUMULO CON NUOVA RETRIBUZIONE - DIVIETO NEI CONFRONTI DI SOGGETTI FRUENTI DI PENSIONAMENTO ANTICIPATO A DOMANDA - RILEVATO CONTRASTO CON LE STATUIZIONI DELLA CORTE COSTITUZIONALE (SENT. NN. 566 DEL 1989, 204 E 232 DEL 1992) SECONDO CUI LA RIDUZIONE O SOSPENSIONE DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E' COMPATIBILE CON L'ART. 36, PRIMO COMMA, COST., SOLTANTO SE CORRELATA AD UNA RETRIBUZIONE DELLA NUOVA ATTIVITA' TALE DA GIUSTIFICARLA - INAPPLICABILITA' DELLA NORMA IMPUGNATA NEL GIUDIZIO 'A QUO' - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
ORD. 47/94 A. PENSIONI - PENSIONI PREVIDENZIALI - CUMULO CON NUOVA RETRIBUZIONE - DIVIETO NEI CONFRONTI DI SOGGETTI FRUENTI DI PENSIONAMENTO ANTICIPATO A DOMANDA - RILEVATO CONTRASTO CON LE STATUIZIONI DELLA CORTE COSTITUZIONALE (SENT. NN. 566 DEL 1989, 204 E 232 DEL 1992) SECONDO CUI LA RIDUZIONE O SOSPENSIONE DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E' COMPATIBILE CON L'ART. 36, PRIMO COMMA, COST., SOLTANTO SE CORRELATA AD UNA RETRIBUZIONE DELLA NUOVA ATTIVITA' TALE DA GIUSTIFICARLA - INAPPLICABILITA' DELLA NORMA IMPUGNATA NEL GIUDIZIO 'A QUO' - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
Manifesta inammissibilita' della questione in quanto nella fattispecie oggetto del giudizio 'a quo' - riguardante un pubblico dipendente che, collocato anticipatamente in quiescenza a domanda, aveva dopo la cessazione dal servizio prestato attivita' lavorativa presso il C.N.R. - non trova applicazione l'impugnato art. 22 della legge n. 153 del 1969, (che concerne le pensioni erogate agli iscritti alle assicurazioni obbligatorie invalidita', vecchiaia e superstiti) ma l'art. 10, ultimo comma, del d.l. n. 17 del 1983, convertito con modificazioni nella legge n. 79 del 1983. - v. massima seguente. red.: S.P.
Manifesta inammissibilita' della questione in quanto nella fattispecie oggetto del giudizio 'a quo' - riguardante un pubblico dipendente che, collocato anticipatamente in quiescenza a domanda, aveva dopo la cessazione dal servizio prestato attivita' lavorativa presso il C.N.R. - non trova applicazione l'impugnato art. 22 della legge n. 153 del 1969, (che concerne le pensioni erogate agli iscritti alle assicurazioni obbligatorie invalidita', vecchiaia e superstiti) ma l'art. 10, ultimo comma, del d.l. n. 17 del 1983, convertito con modificazioni nella legge n. 79 del 1983. - v. massima seguente. red.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 36
Altri parametri e norme interposte