Sentenza 48/1994 (ECLI:IT:COST:1994:48)
Massima numero 20441
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore VASSALLI
Udienza Pubblica del  09/02/1994;  Decisione del  09/02/1994
Deposito del 17/02/1994; Pubblicazione in G. U. 23/02/1994
Massime associate alla pronuncia:  20440  20442


Titolo
SENT. 48/94 B. MAFIA - PROVVEDIMENTI DI CONTRASTO ALLA CRIMINALITA' MAFIOSA - POSSESSO INGIUSTIFICATO DI BENI DI VALORE SPROPORZIONATO AL REDDITO DICHIARATO - CONFIGURAZIONE DI TALE CONDOTTA COME REATO PROPRIO NELLA IPOTESI IN CUI SIA POSTA IN ESSERE DA PERSONA INDAGATA O IMPUTATA PER DETERMINATI REATI - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON COLPEVOLEZZA SINO A CONDANNA DEFINITIVA - ILLEGITIMITA' COSTITUZIONALE - ASSORBIMENTO DI ULTERIORI PROFILI.

Testo
Il naturale sviluppo del principio di non colpevolezza di cui all'art. 27, secondo comma, Cost., comporta che dalla condizione di persona sottoposta a procedimento penale non e' consentito trarre "sospetti" o "presunzioni" di sorta che valgano a qualificare una specifica condotta che il legislatore ritenga meritevole di sanzione penale; ne deriva che il fatto penalmente rilevante deve essere tale a prescindere dalla circostanza che il suo autore sia o meno indagato o imputato in quanto tali condizioni, instabili come ogni 'status' processuale, non legittimano alcun apprezzamento in termini di disvalore. L'impugnato art. 12 quinquies, secondo comma, d.l. n. 306 del 1992, invece, ispirandosi a modelli che possono al piu' legittimare l'adozione di misure di prevenzione, fonda nella qualita' di imputato o indagato il presupposto soggettivo che rende punibile un fatto (il possesso ingiustificato di beni di valore sproporzionato al reddito dichiarato) altrimenti riguardato in termini di totale indifferenza, si pone in contrasto con il richiamato precetto di cui all'art. 27, secondo comma, Cost., non potendo al riguardo condurre a diversa soluzione le argomentazioni a suo tempo addotte dalla Corte per escludere che gli artt. 707 e 708 cod. pen. contrastassero con l'art. 27, secondo comma, Cost., atteso che tali norme, diversamente da quella impugnata, richiedono (ai fini della sussistenza dei reati ivi previsti) la qualita' di condannato per taluni delitti e la mancata giustificazione della destinazione o provenienza degli oggetti o dei beni. Pertanto - assorbiti gli ulteriori profili - deve essere dichiarata, per contrasto con l'art. 27, secondo comma, Cost., l'illegittimita' costituzionale dell'art. 12 quinquies, secondo comma, d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv. in l. 7 agosto 1992, n. 356, come modificato dall'art. 1 d.l. 17 settembre 1993, n. 369, conv. in l. 15 novembre 1993, n. 461. - Sugli artt. 707 e 708 cod. pen., v. S. nn. 14/1971 e 464/1992. red.: A.P. rev.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24  co. 2

Costituzione  art. 25

Costituzione  art. 27  co. 2

Costituzione  art. 42

Altri parametri e norme interposte