Sentenza 236/2021 (ECLI:IT:COST:2021:236)
Massima numero 44376
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORAGGIO - Redattore PETITTI
Udienza Pubblica del
24/11/2021; Decisione del
24/11/2021
Deposito del 07/12/2021; Pubblicazione in G. U. 09/12/2021
Titolo
Esecuzione forzata - In genere - Misure connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Sospensione delle esecuzioni e inefficacia dei pignoramenti nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale fino al 31 dicembre 2021- Violazione della tutela giurisdizionale, della ragionevole durata del processo esecutivo e dei diritti dei creditori - Illegittimità costituzionale. (Classif. 097001).
Esecuzione forzata - In genere - Misure connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Sospensione delle esecuzioni e inefficacia dei pignoramenti nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale fino al 31 dicembre 2021- Violazione della tutela giurisdizionale, della ragionevole durata del processo esecutivo e dei diritti dei creditori - Illegittimità costituzionale. (Classif. 097001).
Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., l'art. 3, comma 8, del d.l. n. 183 del 2020, come conv., che, nel contesto delle misure urgenti di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ha previsto l'ulteriore proroga della sospensione delle esecuzioni e l'inefficacia dei pignoramenti nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale, dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021. Gli effetti negativi della protrazione del "blocco" delle esecuzioni sono stati lasciati invariabilmente a carico dei creditori - tra i quali pure possono trovarsi anche soggetti cui è stato riconosciuto un risarcimento in quanto gravemente danneggiati nella salute o operatori economici a rischio di espulsione dal mercato - per effetto di una misura che, tollerabile ab origine, è divenuta sproporzionata e irragionevole per effetto di una proroga di lungo corso e non bilanciata da una più specifica ponderazione degli interessi in gioco. (Precedente: S. 213/2021 - mass. 44355).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., l'art. 3, comma 8, del d.l. n. 183 del 2020, come conv., che, nel contesto delle misure urgenti di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ha previsto l'ulteriore proroga della sospensione delle esecuzioni e l'inefficacia dei pignoramenti nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale, dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021. Gli effetti negativi della protrazione del "blocco" delle esecuzioni sono stati lasciati invariabilmente a carico dei creditori - tra i quali pure possono trovarsi anche soggetti cui è stato riconosciuto un risarcimento in quanto gravemente danneggiati nella salute o operatori economici a rischio di espulsione dal mercato - per effetto di una misura che, tollerabile ab origine, è divenuta sproporzionata e irragionevole per effetto di una proroga di lungo corso e non bilanciata da una più specifica ponderazione degli interessi in gioco. (Precedente: S. 213/2021 - mass. 44355).
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
31/12/2020
n. 183
art. 3
co. 8
legge
26/02/2021
n. 21
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte