Sentenza 48/1994 (ECLI:IT:COST:1994:48)
Massima numero 20442
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore VASSALLI
Udienza Pubblica del
09/02/1994; Decisione del
09/02/1994
Deposito del 17/02/1994; Pubblicazione in G. U. 23/02/1994
Titolo
SENT. 48/94 C. PROCESSO PENALE - MISURE CAUTELARI REALI - RIESAME - PROCEDIMENTO - IMPOSSIBILITA' PER IL GIUDICE DI VERIFICARE LA SUSSISTENZA DEGLI INDIZI DI COLPEVOLEZZA E LA LORO GRAVITA', COSI' COME STABILITO PER IL RIESAME DELLE MISURE CAUTELARI PERSONALI - PROSPETTATA VIOLAZIONE DEI DIRITTI DI DIFESA E DI PROPRIETA', CON INCIDENZA SUL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E SULL'OBBLIGO DI MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 48/94 C. PROCESSO PENALE - MISURE CAUTELARI REALI - RIESAME - PROCEDIMENTO - IMPOSSIBILITA' PER IL GIUDICE DI VERIFICARE LA SUSSISTENZA DEGLI INDIZI DI COLPEVOLEZZA E LA LORO GRAVITA', COSI' COME STABILITO PER IL RIESAME DELLE MISURE CAUTELARI PERSONALI - PROSPETTATA VIOLAZIONE DEI DIRITTI DI DIFESA E DI PROPRIETA', CON INCIDENZA SUL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E SULL'OBBLIGO DI MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La preclusione, secondo la costante giurisprudenza della Cassazione, per il giudice investito dal gravame relativo all'applicazione delle misure cautelari di natura reale, di ogni valutazione sulla sussistenza degli indizi di colpevolezza e sulla loro gravita' - diversamente da quanto previsto per le misure cautelari personali - non si pone in contrasto con il diritto di difesa, sia perche' non vi e' un obbligo costituzionale ad assegnare uguale "contenuto difensivo" a rimedi che, pur se identici per denominazione (riesame delle misure cautelari personali e riesame di quelle reali), si distinguono sul piano strutturale e dei soggetti che possono essere coinvolti, e sia perche', per altro verso, e' consentito al giudice 'a quo', quanto meno, il controllo sulla astratta configurabilita' del reato contestato. Deve anche escludersi la violazione dell'art. 42 Cost., in quanto i limiti che in base alle norme in questione possono essere apposti alla disponibilita' dei beni, si correlano ad esigenze connesse ad una situazione di pericolo per la collettivita' tale da giustificare l'imposizione del vincolo, cosi' come insussistente e' il contrasto con gli artt. 97 e 111 Cost., poiche' - contrariamente a quanto assume il rimettente - il controllo che il giudice e' chiamato ad operare e' tutt'altro che burocratico dovendosi invece incentrare sulla verifica della integralita' dei presupposti che legittimano la misura. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 24, 42, 97 e 111 Cost., della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 321 e 324 cod. proc. pen.). red.: A.P. rev.: S.P.
La preclusione, secondo la costante giurisprudenza della Cassazione, per il giudice investito dal gravame relativo all'applicazione delle misure cautelari di natura reale, di ogni valutazione sulla sussistenza degli indizi di colpevolezza e sulla loro gravita' - diversamente da quanto previsto per le misure cautelari personali - non si pone in contrasto con il diritto di difesa, sia perche' non vi e' un obbligo costituzionale ad assegnare uguale "contenuto difensivo" a rimedi che, pur se identici per denominazione (riesame delle misure cautelari personali e riesame di quelle reali), si distinguono sul piano strutturale e dei soggetti che possono essere coinvolti, e sia perche', per altro verso, e' consentito al giudice 'a quo', quanto meno, il controllo sulla astratta configurabilita' del reato contestato. Deve anche escludersi la violazione dell'art. 42 Cost., in quanto i limiti che in base alle norme in questione possono essere apposti alla disponibilita' dei beni, si correlano ad esigenze connesse ad una situazione di pericolo per la collettivita' tale da giustificare l'imposizione del vincolo, cosi' come insussistente e' il contrasto con gli artt. 97 e 111 Cost., poiche' - contrariamente a quanto assume il rimettente - il controllo che il giudice e' chiamato ad operare e' tutt'altro che burocratico dovendosi invece incentrare sulla verifica della integralita' dei presupposti che legittimano la misura. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 24, 42, 97 e 111 Cost., della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 321 e 324 cod. proc. pen.). red.: A.P. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 42
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 111
Altri parametri e norme interposte