Sentenza 50/1994 (ECLI:IT:COST:1994:50)
Massima numero 20427
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore VARI
Udienza Pubblica del
09/02/1994; Decisione del
09/02/1994
Deposito del 23/02/1994; Pubblicazione in G. U. 02/03/1994
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 50/94. IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) - INDENNITA' CORRISPOSTA (NELLA SPECIE DALL'E.N.P.A.M. AI MEDICI DI MEDICINA GENERALE) PER CESSAZIONE DI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA - DETERMINAZIONE DELL'IMPONIBILE DA ASSOGGETTARE AD IMPOSTA - MANCATA PREVISIONE DELLA DETRAZIONE DELL'IMPORTO DEI CONTRIBUTI VERSATI DAL PERCIPIENTE - ASSERITA INGIUSTIFICATA DISPARITA' RISPETTO AL TRATTAMENTO PREVISTO PER LE INDENNITA' PER CESSAZIONE DI RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 50/94. IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) - INDENNITA' CORRISPOSTA (NELLA SPECIE DALL'E.N.P.A.M. AI MEDICI DI MEDICINA GENERALE) PER CESSAZIONE DI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA - DETERMINAZIONE DELL'IMPONIBILE DA ASSOGGETTARE AD IMPOSTA - MANCATA PREVISIONE DELLA DETRAZIONE DELL'IMPORTO DEI CONTRIBUTI VERSATI DAL PERCIPIENTE - ASSERITA INGIUSTIFICATA DISPARITA' RISPETTO AL TRATTAMENTO PREVISTO PER LE INDENNITA' PER CESSAZIONE DI RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Il d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nell'indicare, all'art. 16, primo comma, i redditi soggetti a tassazione separata e nel considerare, a tal fine, distintamente i trattamenti e le indennita' corrisposte per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, facendo da cio' discendere, quanto al computo dell'imposta, giusta la disciplina prevista, rispettivamente, dagli artt. 17 e 18, conseguenze che concernono non solo i criteri di determinazione della base imponibile (nell'ambito dei quali la parte di indennita' corrispondente alla quota dei contributi versati dall'iscritto e' solo uno degli elementi presi in considerazione dallo stesso art. 17), ma anche le modalita' di individuazione dell'aliquota di tassazione da applicarsi, appresta due differenti regimi di imposizione tributaria che si correlano alla diversita' delle situazioni considerate, con riguardo, rispettivamente, al lavoro subordinato ed a quello autonomo. Pertanto, mentre e' escluso che possa procedersi, in sede di esame della rispondenza dei detti regimi ai precetti degli artt. 3 e 53, primo comma, Cost., alla trasposizione di criteri regolatori dell'uno, all'altro, deve riconoscersi conseguenza di corretto esercizio della discrezionalita' legislativa il disposto dell'art. 18, primo comma, del citato d.P.R. n. 917 del 1986, nella parte in cui non prevede, per le indennita' connesse a prestazioni di lavoro autonomo - ivi compresa quella di fine rapporto corrisposta dall'E.N.P.A.M. ai medici di medicina generale, a seguito dell'attivita' svolta per conto dei disciolti enti mutualistici e del Servizio sanitario nazionale - la riduzione dell'imponibile per una somma pari alla misura di tale indennita' corrispondente al contributo posto a carico del percipiente, a differenza di quanto stabilito, invece, dall'art. 17 per le analoghe indennita' corrisposte in occasione della cessazione di rapporti di lavoro dipendente. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 53, primo comma, Cost., dell'art. 18, primo comma, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917). red.: S.E. rev.: S.P.
Il d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nell'indicare, all'art. 16, primo comma, i redditi soggetti a tassazione separata e nel considerare, a tal fine, distintamente i trattamenti e le indennita' corrisposte per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, facendo da cio' discendere, quanto al computo dell'imposta, giusta la disciplina prevista, rispettivamente, dagli artt. 17 e 18, conseguenze che concernono non solo i criteri di determinazione della base imponibile (nell'ambito dei quali la parte di indennita' corrispondente alla quota dei contributi versati dall'iscritto e' solo uno degli elementi presi in considerazione dallo stesso art. 17), ma anche le modalita' di individuazione dell'aliquota di tassazione da applicarsi, appresta due differenti regimi di imposizione tributaria che si correlano alla diversita' delle situazioni considerate, con riguardo, rispettivamente, al lavoro subordinato ed a quello autonomo. Pertanto, mentre e' escluso che possa procedersi, in sede di esame della rispondenza dei detti regimi ai precetti degli artt. 3 e 53, primo comma, Cost., alla trasposizione di criteri regolatori dell'uno, all'altro, deve riconoscersi conseguenza di corretto esercizio della discrezionalita' legislativa il disposto dell'art. 18, primo comma, del citato d.P.R. n. 917 del 1986, nella parte in cui non prevede, per le indennita' connesse a prestazioni di lavoro autonomo - ivi compresa quella di fine rapporto corrisposta dall'E.N.P.A.M. ai medici di medicina generale, a seguito dell'attivita' svolta per conto dei disciolti enti mutualistici e del Servizio sanitario nazionale - la riduzione dell'imponibile per una somma pari alla misura di tale indennita' corrispondente al contributo posto a carico del percipiente, a differenza di quanto stabilito, invece, dall'art. 17 per le analoghe indennita' corrisposte in occasione della cessazione di rapporti di lavoro dipendente. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 53, primo comma, Cost., dell'art. 18, primo comma, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917). red.: S.E. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 53
co. 1
Altri parametri e norme interposte