Sentenza 51/1994 (ECLI:IT:COST:1994:51)
Massima numero 20449
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del  09/02/1994;  Decisione del  09/02/1994
Deposito del 23/02/1994; Pubblicazione in G. U. 02/03/1994
Massime associate alla pronuncia:  20448


Titolo
SENT. 51/94 B. IMPIEGO PUBBLICO - PERSONALE DEGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI - AMMISSIONE AL CONCORSO PER L'OTTAVA QUALIFICA FUNZIONALE, PROFILO DI FUNZIONARIO DI AMMINISTRAZIONE, PER I DIPENDENTI INQUADRATI NELLA SETTIMA QUALIFICA FUNZIONALE IN POSSESSO DI UNA DATA ANZIANITA' NELLA QUALIFICA E DI DIPLOMA DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE - PREVISIONE DEL REQUISITO DELL'APPARTENENZA ALLA CATEGORIA DI CONCETTO ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL D.P.R. N. 411 DEL 1976 - ASSERITA IRRAGIONEVOLEZZA E DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AGLI ALTRI PROFILI DELLA OTTAVA QUALIFICA, PER I QUALI TALE REQUISITO NON E' PREVISTO, E ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO DELLA P.A. - ESCLUSIONE - ESIGENZA DI SANARE PREGRESSE SPEREQUAZIONI NEI CONFRONTI DELLA EX CATEGORIA DI CONCETTO E PECULIARITA' DEL PROFILO AMMINISTRATIVO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Nell'ambito del pubblico impiego, a seguito dell'appiattimento e blocco delle carriere, correlativamente alla crisi di funzionalita' della legge n. 70 del 1975 (modificativa dei criteri di inquadramento del personale secondo tre ruoli fondamentali - amministrativo, tecnico e professionale - e qualifiche funzionali, in luogo del precedente sistema delle carriere verticali), il legislatore ha iniziato una sorta di processo riparatore tendente alla progressiva armonizzazione del regime del parastato con quello delle altre categorie di pubblici dipendenti. Con l'art. 15 della legge n. 88 del 1989, per quanto concerne il livello di "collaboratore" (ovvero per il personale gia' della categoria direttiva), si e' provveduto a sanare la situazione verificatasi in occasione degli inquadramenti attuati con la legge n. 70 del 1975, estendendo ad essi le norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico applicabili ai dipendenti dello Stato appartenenti al predetto ruolo. In tale azione di recupero si inserisce anche l'art. 11 d.P.R. n. 43/1990, modificato dall'art. 12 del decreto-legge n. 344/1990, conv. in legge n. 21/1991, il quale, nel prevedere come titolo di legittimazione alla partecipazione al concorso riservato alla ottava qualifica - profilo di funzionario di amministrazione - il requisito dell'appartenenza alla categoria di concetto alla data dell'entrata in vigore del d.P.R. n. 411 del 1976, si propone di equilibrare gli svantaggi connessi con l'inquadramento del personale di concetto in occasione del riassetto surrichiamato, in modo da sanare, nell'ambito di un riordinamento complessivo e di una tendenziale omogenizzazione di trattamento rispetto al personale dello Stato, le pregresse sperequazioni nei confronti dei dipendenti pervenuti alla categoria di concetto nel periodo di vigenza dell'accordo 1976-79, concedendo loro la possibilita' di fruire di vantaggi analoghi a quelli gia' concessi al personale delle ex carriere direttive in forza dell'art. 15 della legge n. 88 del 1989. Le scelte operate dal legislatore sono dunque il frutto di un razionale esercizio della discrezionalita' nella disciplina dello svolgimento delle carriere di riferimento, ne' sono ravvisabili violazioni del principio di eguaglianza, stante le peculiarita' del profilo amministrativo, comportanti diversita' di attribuzioni rispetto agli altri profili della ottava qualifica. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., dell'art. 11, d.P.R. 13 gennaio 1990, n. 43, modificato dall'art. 12 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, conv. in legge 23 gennaio 1991, n. 21). red.: F.S. rev.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte