Sentenza 53/1994 (ECLI:IT:COST:1994:53)
Massima numero 20328
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del  09/02/1994;  Decisione del  09/02/1994
Deposito del 23/02/1994; Pubblicazione in G. U. 02/03/1994
Massime associate alla pronuncia:  20329


Titolo
SENT. 53/94 A. ADOZIONE E AFFIDAMENTO - ADOZIONE ORDINARIA - ADOTTANTE CON DISCENDENTI LEGITTIMI O LEGITTIMATI MINORENNI - POSSIBILITA' - ESCLUSIONE - LAMENTATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AD ADOTTANTI CON FIGLI MAGGIORENNI INTERDETTI PER INFERMITA' DI MENTE - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
In tema di adozione ordinaria, non puo' dirsi ingiustificata la disparita' di trattamento dell'aspirante adottante con discendenti legittimi o legittimati minorenni (al quale la vigente disciplina non consente l'adozione) rispetto all'adottante che abbia un figlio maggiorenne interdetto per infermita' di mente (caso in cui l'adozione puo' essere pronunciata dal Tribunale). E' infatti da escludersi che tali situazioni possano essere considerate omogenee e d'altra parte, la parificazione alla prima della seconda - anche se attuata, come richiesto nell'ordinanza di rimessione - attribuendo al saggio apprezzamento del giudice la valutazione comparativa degli interessi in campo nel caso specifico - priverebbe i figli minori della personalissima facolta' - una volta divenuti maggiorenni - di valutare e decidere sui delicati interessi in gioco, rimanendone snaturate le finalita' dell'istituto. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost. - sotto l'anzidetto profilo - della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 291 e 297 cod. civ.). - V. la seguente massima B. Sulla illegittimita' costituzionale dell'art. 291 cod.civ., nella parte in cui non consente l'adozione ordinaria a persone che abbiano discendenti legittimi o legittimati maggiorenni, se consenzienti, S. n. 55/1988; sul riconoscimento, con pronuncia interpretativa di rigetto, della facolta' di chiedere l'adozione ordinaria, attraverso l'applicazione dell'art. 297 cod.civ., anche per persone con figli maggiorenni interdetti per infermita' di mente, S. n. 345/1992. red.: A.M.M. rev.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte