Sentenza 53/1994 (ECLI:IT:COST:1994:53)
Massima numero 20329
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del
09/02/1994; Decisione del
09/02/1994
Deposito del 23/02/1994; Pubblicazione in G. U. 02/03/1994
Massime associate alla pronuncia:
20328
Titolo
SENT. 53/94 B. ADOZIONE E AFFIDAMENTO - ADOZIONE ORDINARIA - ADOTTANTE CON DISCENDENTI LEGITTIMI O LEGITTIMATI MINORENNI - POSSIBILITA' - ESCLUSIONE - LAMENTATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALLA DISCIPLINA DELL'ADOZIONE SPECIALE, LA CUI POSSIBILITA' NON E' PRECLUSA DALLA PRESENZA DI FIGLI MINORI DELL'ADOTTANTE - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 53/94 B. ADOZIONE E AFFIDAMENTO - ADOZIONE ORDINARIA - ADOTTANTE CON DISCENDENTI LEGITTIMI O LEGITTIMATI MINORENNI - POSSIBILITA' - ESCLUSIONE - LAMENTATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALLA DISCIPLINA DELL'ADOZIONE SPECIALE, LA CUI POSSIBILITA' NON E' PRECLUSA DALLA PRESENZA DI FIGLI MINORI DELL'ADOTTANTE - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non contrasta con il principio di eguaglianza che l'adozione ordinaria, a differenza di quanto previsto per l'adozione speciale, non sia consentita a persone con discendenti legittimi o legittimati minorenni. Infatti, mentre con l'adozione speciale l'ordinamento giuridico intende inserire in una idonea e stabile famiglia (preferibilmente gia' con figli) un minore moralmente e materialmente abbandonato - e per questo interesse prevalente ritiene secondaria l'eventuale soddisfazione ridotta degli interessi personali e patrimoniali dei figli legittimi (anche se minorenni) degli adottanti - nel caso invece dell'adozione ordinaria il legislatore non ha riscontrato analogo interesse prevalente, in quanto l'adottando non solo e' maggiorenne e continua ad essere legato ai propri genitori, ma, entrando anche in una seconda famiglia, assorbe una parte degli interessi morali e patrimoniali del figlio minore, legato soltanto alla famiglia dell'adottante. La scelta del legislatore di valutare diversamente le due fattispecie e' pertanto frutto di un non irragionevole bilanciamento di interessi che conduce nei due casi a soluzioni differenti. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost. - sotto l'anzidetto profilo - della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 291 e 297 cod. civ.). red.: A.M.M. rev.: S.P.
Non contrasta con il principio di eguaglianza che l'adozione ordinaria, a differenza di quanto previsto per l'adozione speciale, non sia consentita a persone con discendenti legittimi o legittimati minorenni. Infatti, mentre con l'adozione speciale l'ordinamento giuridico intende inserire in una idonea e stabile famiglia (preferibilmente gia' con figli) un minore moralmente e materialmente abbandonato - e per questo interesse prevalente ritiene secondaria l'eventuale soddisfazione ridotta degli interessi personali e patrimoniali dei figli legittimi (anche se minorenni) degli adottanti - nel caso invece dell'adozione ordinaria il legislatore non ha riscontrato analogo interesse prevalente, in quanto l'adottando non solo e' maggiorenne e continua ad essere legato ai propri genitori, ma, entrando anche in una seconda famiglia, assorbe una parte degli interessi morali e patrimoniali del figlio minore, legato soltanto alla famiglia dell'adottante. La scelta del legislatore di valutare diversamente le due fattispecie e' pertanto frutto di un non irragionevole bilanciamento di interessi che conduce nei due casi a soluzioni differenti. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost. - sotto l'anzidetto profilo - della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 291 e 297 cod. civ.). red.: A.M.M. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte