Sentenza 54/1994 (ECLI:IT:COST:1994:54)
Massima numero 20332
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del  09/02/1994;  Decisione del  09/02/1994
Deposito del 23/02/1994; Pubblicazione in G. U. 02/03/1994
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 54/94. DISTANZE LEGALI - DISCIPLINA CIVILISTICA - PIANTAGIONE DI ALBERI PRESSO IL CONFINE DEI FONDI - OBBLIGO DI OSSERVANZA DELLE DISTANZE MINIME LEGALI - VIOLAZIONE - POTESTA' DEL PROPRIETARIO LIMITROFO DI ESIGERNE L'ESTIRPAZIONE - VALUTAZIONE, DA PARTE DEL GIUDICE, CIRCA LA TOLLERABILITA' DELLE IMMISSIONI O DELLE PROPAGAZIONI, AI FINI DELLA NECESSITA' DELL'ESTIRPAZIONE - MANCATA PREVISIONE - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AL REGIME DELLE IMMISSIONI, CHE, INVECE, CONTEMPLA TALE INTERVENTO - ESCLUSIONE - CARATTERE MERAMENTE SUPPLETIVO (DI REGOLAMENTI, USI LOCALI, ECC.) DELLE NORME IMPUGNATE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Non comporta violazione del principio di eguaglianza la mancata previsione, nella disciplina delle distanze legali di cui agli artt. 892 e segg. cod. civ., - a differenza di quanto stabilito nella disciplina dettata per le "immissioni" dall'art. 844 stesso codice - della possibilita' di un intervento del giudice con il quale, ponendosi un limite al diritto del vicino (art. 894, cod. civ.) di esigere che si estirpino gli alberi piantati a distanza minore di quelle indicate dall'art. 892, si valuti se la estirpazione debba avvenire qualora le immissioni e le propagazioni nel fondo confinante non superino la normale tollerabilita', avuto anche riguardo alle condizioni dei luoghi. Data la diversita' delle situazioni regolate, la disciplina delle distanze - che attiene alla definizione del contenuto del diritto di proprieta' - non puo' infatti porsi a confronto con la disciplina delle immissioni - che partecipa invece della logica della responsabilita' civile - ne' vale, in contrario, l'argomento che alla base di entrambe sarebbe pur sempre il contemperamento di interessi confliggenti dei proprietari di fondi vicini nell'uso del territorio. Ai fini della decisione, tuttavia - a parte la considerazione che sfuggirebbe ai poteri del giudice delle leggi scegliere, fra le tante possibili, le soluzioni di superamento delle vigenti norme codicistiche - e' risolutivo il rilievo che queste hanno carattere meramente suppletivo di quanto stabilito dai "regolamenti e, in mancanza, degli usi locali" (art. 892); che la tutela del paesaggio - dall'art. 9 Cost. collocata tra i principi fondamentali dell'ordinamento - "presuppone, normalmente, la comparazione ed il bilanciamento di interessi diversi" ed inoltre, in particolare, che - come anche la Corte ha affermato - "chiunque abbia interesse ad opporsi al taglio degli alberi posti a distanza non legale puo' sollecitare, ai sensi dell'art. 82 del d.P.R. n. 616 del 1977 e della stessa legge n. 1497 del 1939, l'attivazione dei poteri della Regione o del Ministero per i beni ambientali e culturali". (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., del combinato disposto degli artt. 892 e 894 cod. civ., 'in parte qua'). - Cfr. S. nn. 239/1982, 94/1985, 247/1974, 39/1986. red.: A.M.M. rev.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte