Ordinanza 55/1994 (ECLI:IT:COST:1994:55)
Massima numero 20625
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore VARI
Udienza Pubblica del
09/02/1994; Decisione del
09/02/1994
Deposito del 23/02/1994; Pubblicazione in G. U. 02/03/1994
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 55/94. SERVIZIO MILITARE - DISPENSA DAL SERVIZIO DI LEVA A DOMANDA DELL'INTERESSATO - PRESENTAZIONE DELLA RELATIVA ISTANZA - PREVISIONE DI TERMINI PERENTORI DIVERSAMENTE DA QUANTO STABILITO IN ORDINE ALLA DISPENSA DI AUTORITA' - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO - ESCLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 55/94. SERVIZIO MILITARE - DISPENSA DAL SERVIZIO DI LEVA A DOMANDA DELL'INTERESSATO - PRESENTAZIONE DELLA RELATIVA ISTANZA - PREVISIONE DI TERMINI PERENTORI DIVERSAMENTE DA QUANTO STABILITO IN ORDINE ALLA DISPENSA DI AUTORITA' - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO - ESCLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La previsione di un termine perentorio per la presentazione dell'istanza volta ad ottenere la dispensa dal servizio militare di leva - diversamente da quanto stabilito nel caso di dispensa di autorita' - e' giustificata dalle particolari esigenze organizzative dell'amministrazione connesse alla formazione delle liste di leva ad alle successive operazioni di arruolamento e chiamata alle armi, esigenze che non ricorrono, invece, data la diversita' degli istituti posti a raffronto, nell'ipotesi di dispensa di autorita' in quanto in tale caso e' la stessa amministrazione ad avere interesse a dispensare dalla leva un certo numero di soggetti in presenza di eccedenza rispetto al fabbisogno del personale da avviare alle armi. (Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost., della questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto dell'art. 22, primo comma, n. 6, della legge 31 maggio 1975, n. 191, come sostituito dall'art. 3 legge 11 agosto 1991, n. 269 e dell'art. 25 della stessa legge 31 maggio 1975, n. 191). red.: A.P. rev.: S.P.
La previsione di un termine perentorio per la presentazione dell'istanza volta ad ottenere la dispensa dal servizio militare di leva - diversamente da quanto stabilito nel caso di dispensa di autorita' - e' giustificata dalle particolari esigenze organizzative dell'amministrazione connesse alla formazione delle liste di leva ad alle successive operazioni di arruolamento e chiamata alle armi, esigenze che non ricorrono, invece, data la diversita' degli istituti posti a raffronto, nell'ipotesi di dispensa di autorita' in quanto in tale caso e' la stessa amministrazione ad avere interesse a dispensare dalla leva un certo numero di soggetti in presenza di eccedenza rispetto al fabbisogno del personale da avviare alle armi. (Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost., della questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto dell'art. 22, primo comma, n. 6, della legge 31 maggio 1975, n. 191, come sostituito dall'art. 3 legge 11 agosto 1991, n. 269 e dell'art. 25 della stessa legge 31 maggio 1975, n. 191). red.: A.P. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Altri parametri e norme interposte