Ordinanza 58/1994 (ECLI:IT:COST:1994:58)
Massima numero 20155
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del  09/02/1994;  Decisione del  09/02/1994
Deposito del 23/02/1994; Pubblicazione in G. U. 02/03/1994
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 58/94. ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE - PROCEDIMENTO - COMUNICAZIONE PERSONALE AGLI ESPROPRIANDI DELL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO - OMESSA PREVISIONE - RILEVANZA DELLA RELATIVA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - MANCATA INDICAZIONE DI ELEMENTI ATTI A STABILIRNE L'EFFETTIVA SUSSISTENZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
La mancanza, nell'ordinanza di rimessione, di alcun elemento per stabilire se da parte dell'espropriante siano state fornite agli espropriandi indicazioni utili al fine di consentire l'esercizio della facolta' di formulare osservazioni prima dell'adozione del provvedimento di espropriazione, non consente di stabilire la rilevanza della sollevata questione di costituzionalita' degli artt. 51 e 53, d.P.R. 6 marzo 1978 n. 218, nonche' degli artt. 4, 16 e 17, L. 25 giugno 1865 n. 2359, "nella parte in cui non dispongono, nei confronti dei soggetti espropriandi, forme di comunicazione personale dei procedimenti espropriativi avviati". (Manifesta inammissibilita' della questione sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.). red.: L.I. rev.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte