Ordinanza 60/1994 (ECLI:IT:COST:1994:60)
Massima numero 20691
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del
09/02/1994; Decisione del
09/02/1994
Deposito del 23/02/1994; Pubblicazione in G. U. 02/03/1994
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 60/94. LAVORO (RAPPORTO DI) - DIPENDENTI DELLE AZIENDE DI TRASPORTO - SANZIONI DISCIPLINARI - POSSIBILITA' DI IRROGARE LA SANZIONE DELLA RETROCESSIONE - PROSPETTATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO, RISPETTO ALLE ALTRE CATEGORIE DI LAVORATORI NEI CUI CONFRONTI TALI SANZIONI NON SONO APPLICABILI, CON INCIDENZA SULLA TUTELA DELLA UTILIZZAZIONE DELLA CAPACITA' LAVORATIVA - QUESTIONE GIA' SOLLEVATA NEL CORSO DELLO STESSO GIUDIZIO - IRRILEVANZA DI NUOVO MOTIVO PROSPETTATO - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
ORD. 60/94. LAVORO (RAPPORTO DI) - DIPENDENTI DELLE AZIENDE DI TRASPORTO - SANZIONI DISCIPLINARI - POSSIBILITA' DI IRROGARE LA SANZIONE DELLA RETROCESSIONE - PROSPETTATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO, RISPETTO ALLE ALTRE CATEGORIE DI LAVORATORI NEI CUI CONFRONTI TALI SANZIONI NON SONO APPLICABILI, CON INCIDENZA SULLA TUTELA DELLA UTILIZZAZIONE DELLA CAPACITA' LAVORATIVA - QUESTIONE GIA' SOLLEVATA NEL CORSO DELLO STESSO GIUDIZIO - IRRILEVANZA DI NUOVO MOTIVO PROSPETTATO - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Testo
Il principio, piu' volte ribadito, per cui nel giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale una questione gia' sottoposta, come nel caso, alla Corte, non puo' essere nuovamente sollevata dallo stesso giudice nel corso dello stesso giudizio non consente di pronunciarsi una seconda volta sulla questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 35, primo comma, Cost., degli artt. 37, primo comma, n. 5, e 44 del r.d. 8 gennaio 1931, n. 148, nella parte in cui prevedono, per i lavoratori dipendenti di aziende di trasporto, la sanzione disciplinare della retrocessione. Ne' rileva in contrario il motivo che, riguardo al merito della questione - peraltro gia' dichiarata dalla Corte, nel precedente giudizio, manifestamente inammissibile (ord. n. 458 del 1992) perche' proposta da giudice ordinario in materia devoluta, dall'art. 58 dell'Allegato A del r.d. n. 148, alla giurisdizione del giudice amministrativo - viene ora prospettato dal giudice rimettente, secondo cui l'ente convenuto, nella specie, e' una privata societa' per azioni, giacche' le norme del citato Allegato A si applicano al personale dei pubblici servizi di trasporto anche se esercitati dall'industria privata. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 35, primo comma, Cost., degli artt. 37, primo comma, n. 5, e 44 del r.d. 8 gennaio 1931, n. 148). - Sulla manifesta inammissibilita' di questioni gia' sollevate nel corso del medesimo giudizio, O. nn. 140/1973, 197/1983, 536/1988 e 268/1990; sulla questione in oggetto, O. n. 458/1992 (citata nel testo); sul fondamento della competenza del giudice amministrativo nella materia 'de qua', S. n. 208/1984. red.: S.P.
Il principio, piu' volte ribadito, per cui nel giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale una questione gia' sottoposta, come nel caso, alla Corte, non puo' essere nuovamente sollevata dallo stesso giudice nel corso dello stesso giudizio non consente di pronunciarsi una seconda volta sulla questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 35, primo comma, Cost., degli artt. 37, primo comma, n. 5, e 44 del r.d. 8 gennaio 1931, n. 148, nella parte in cui prevedono, per i lavoratori dipendenti di aziende di trasporto, la sanzione disciplinare della retrocessione. Ne' rileva in contrario il motivo che, riguardo al merito della questione - peraltro gia' dichiarata dalla Corte, nel precedente giudizio, manifestamente inammissibile (ord. n. 458 del 1992) perche' proposta da giudice ordinario in materia devoluta, dall'art. 58 dell'Allegato A del r.d. n. 148, alla giurisdizione del giudice amministrativo - viene ora prospettato dal giudice rimettente, secondo cui l'ente convenuto, nella specie, e' una privata societa' per azioni, giacche' le norme del citato Allegato A si applicano al personale dei pubblici servizi di trasporto anche se esercitati dall'industria privata. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 35, primo comma, Cost., degli artt. 37, primo comma, n. 5, e 44 del r.d. 8 gennaio 1931, n. 148). - Sulla manifesta inammissibilita' di questioni gia' sollevate nel corso del medesimo giudizio, O. nn. 140/1973, 197/1983, 536/1988 e 268/1990; sulla questione in oggetto, O. n. 458/1992 (citata nel testo); sul fondamento della competenza del giudice amministrativo nella materia 'de qua', S. n. 208/1984. red.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 35
co. 1
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 24
co. 2