Sentenza 61/1994 (ECLI:IT:COST:1994:61)
Massima numero 20461
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA - Redattore VARI
Udienza Pubblica del
10/02/1994; Decisione del
10/02/1994
Deposito del 24/02/1994; Pubblicazione in G. U. 02/03/1994
Massime associate alla pronuncia:
20462
Titolo
SENT. 61/94 A. - REGIONE PIEMONTE - ACQUE - RICERCA, USO E TUTELA DELLE ACQUE SOTTERRANEE - AREE DA RISERVARE AL SODDISFACIMENTO DELLE ESIGENZE IDROPOTABILI - INDIVIDUAZIONE E PROTEZIONE - ATTRIBUZIONE DELLA RELATIVA COMPETENZA ALLA GIUNTA REGIONALE CON POTERE DELLA STESSA DI DEFINIRE I VINCOLI E LE LIMITAZIONI ALL'USO DEL TERRITORIO, AVENTI EFFETTO DI VARIANTE AGLI STRUMENTI URBANISTICI LOCALI - LESIONE DELLA SFERA DI AUTONOMIA COMUNALE E DEI PRINCIPI STABILITI DALLE LEGGI STATALI IN MATERIA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 61/94 A. - REGIONE PIEMONTE - ACQUE - RICERCA, USO E TUTELA DELLE ACQUE SOTTERRANEE - AREE DA RISERVARE AL SODDISFACIMENTO DELLE ESIGENZE IDROPOTABILI - INDIVIDUAZIONE E PROTEZIONE - ATTRIBUZIONE DELLA RELATIVA COMPETENZA ALLA GIUNTA REGIONALE CON POTERE DELLA STESSA DI DEFINIRE I VINCOLI E LE LIMITAZIONI ALL'USO DEL TERRITORIO, AVENTI EFFETTO DI VARIANTE AGLI STRUMENTI URBANISTICI LOCALI - LESIONE DELLA SFERA DI AUTONOMIA COMUNALE E DEI PRINCIPI STABILITI DALLE LEGGI STATALI IN MATERIA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Non puo' la normativa regionale, senza violare l'art. 128 Cost., modificare l'ordine delle competenze fra Regioni e Comuni in materia urbanistica, che e' stato fatto salvo - per quanto riguarda le funzioni gia' spettanti ai Comuni in base alla precedente legislazione - dall'art. 2, d.P.R. n. 616 del 1977. Tantomeno poi, seppure in relazione alla diversa e specifica materia delle varianti, si giustifica che la Regione - nell'esercizio, peraltro, di funzioni ad essa delegate per l'individuazione delle aree di salvaguardia delle risorse idriche e la disciplina delle attivita' di destinazione dei territori interessati (art. 9, d.P.R. n. 236 del 1988) - estenda l'ambito della propria competenza generale in detta materia (artt. 80 e segg., d.P.R. n. 616 del 1977, cit.) riconoscendo al Comune una potesta' solo consultiva, in luogo di quella - deliberativa - spettantegli ex art. 10, ult. comma e 16, ult. comma, l. n. 1150 del 1942. Pertanto, e' costituzionalmente illegittimo - con assorbimento dell'ulteriore motivo di gravame relativo alla configurazione di un potere a valenza territoriale, in contrasto con l'art. 17, primo comma, l. n. 183 del 1989, sulla difesa del suolo - l'art. 13, secondo comma, della legge regionale del Piemonte, riapprovato il 6 luglio 1993, in quanto attribuisce all'atto con il quale la Giunta regionale individua le zone di protezione delle risorse idriche, l'effetto di incidere immediatamente sugli strumenti urbanistici dell'ente locale, senza necessita' di ulteriori, autonomi, interventi deliberativi dell'organo comunale. - S. n. 157/1990. red.: A.M.M. rev.: S.P. ____________ N.B.: Massima redatta con riferimento al testo della decisione cosi' come modificato dalla ordinanza di correzione n. 390 del 1994.
Non puo' la normativa regionale, senza violare l'art. 128 Cost., modificare l'ordine delle competenze fra Regioni e Comuni in materia urbanistica, che e' stato fatto salvo - per quanto riguarda le funzioni gia' spettanti ai Comuni in base alla precedente legislazione - dall'art. 2, d.P.R. n. 616 del 1977. Tantomeno poi, seppure in relazione alla diversa e specifica materia delle varianti, si giustifica che la Regione - nell'esercizio, peraltro, di funzioni ad essa delegate per l'individuazione delle aree di salvaguardia delle risorse idriche e la disciplina delle attivita' di destinazione dei territori interessati (art. 9, d.P.R. n. 236 del 1988) - estenda l'ambito della propria competenza generale in detta materia (artt. 80 e segg., d.P.R. n. 616 del 1977, cit.) riconoscendo al Comune una potesta' solo consultiva, in luogo di quella - deliberativa - spettantegli ex art. 10, ult. comma e 16, ult. comma, l. n. 1150 del 1942. Pertanto, e' costituzionalmente illegittimo - con assorbimento dell'ulteriore motivo di gravame relativo alla configurazione di un potere a valenza territoriale, in contrasto con l'art. 17, primo comma, l. n. 183 del 1989, sulla difesa del suolo - l'art. 13, secondo comma, della legge regionale del Piemonte, riapprovato il 6 luglio 1993, in quanto attribuisce all'atto con il quale la Giunta regionale individua le zone di protezione delle risorse idriche, l'effetto di incidere immediatamente sugli strumenti urbanistici dell'ente locale, senza necessita' di ulteriori, autonomi, interventi deliberativi dell'organo comunale. - S. n. 157/1990. red.: A.M.M. rev.: S.P. ____________ N.B.: Massima redatta con riferimento al testo della decisione cosi' come modificato dalla ordinanza di correzione n. 390 del 1994.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 5
Costituzione
art. 114
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 128
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 24/07/1977
n. 616
art. 2
legge 18/05/1989
n. 183
art. 3
legge 18/05/1989
n. 183
art. 5
legge 18/05/1989
n. 183
art. 12
legge 18/05/1989
n. 183
art. 14
legge 18/05/1989
n. 183
art. 17
legge 18/05/1989
n. 183
art. 18
legge 08/06/1990
n. 142
art. 0