Sentenza 61/1994 (ECLI:IT:COST:1994:61)
Massima numero 20462
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore VARI
Udienza Pubblica del  10/02/1994;  Decisione del  10/02/1994
Deposito del 24/02/1994; Pubblicazione in G. U. 02/03/1994
Massime associate alla pronuncia:  20461


Titolo
SENT. 61/94 B. - ACQUE PUBBLICHE E PRIVATE - QUALITA' DELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO - ATTUAZIONE DI DIRETTIVA CEE - ZONE DI PROTEZIONE DELLE RISORSE IDRICHE - INDIVIDUAZIONE E DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI DESTINAZIONE DEI TERRITORI INTERESSATI - ATTRIBUZIONE, CON NORMA DI LEGGE STATALE, DELLA RELATIVA COMPETENZA ALLE REGIONI - CONTENUTO - IMMEDIATA INCIDENZA DELLA NORMA STATALE SULLE COMPETENZE DEI COMUNI IN ORDINE ALL'ASSETTO DEL TERRITORIO - ESCLUSIONE - MODI DI ESERCIZIO DELLA POTESTA' REGIONALE - DISCREZIONALITA' - LIMITI.

Testo
Non puo' ritenersi che l'art. 9, d.P.R. n. 236 del 1988 (emanato per l'attuazione della direttiva CEE n. 80/778) affidando alle Regioni la determinazione dei vincoli e dei limiti attinenti al perseguimento di un interesse ambientale e sanitario, quale, nella specie, quello relativo alla individuazione delle zone di protezione delle risorse idriche e alla disciplina delle attivita' di destinazione dei territori interessati, abbia implicitamente consentito una compressione del potere comunale in ordine all'assetto del territorio: la norma, bensi', lascia alla discrezionalita' del legislatore regionale l'individuazione dei modelli procedimentali, nell'ambito dei quali far confluire i vari interessi e le varie competenze coinvolti, ferma restando la necessita' che venga assicurata, a garanzia del princio autonormativo, di cui agli artt. 5 e 128 Cost. - la sostanziale partecipazione degli enti territorialmente interessati. Quanto poi ai modi attraverso i quali il coinvolgimento dei diversi confluenti interessi puo' essere realizzato - problema, questo, che, come si desume dalla casistica offerta dalla legislazione delle altre regioni in materia, e' aperto a diversificate soluzioni - non spetta certo alla Corte dare indicazioni: anche la loro ricerca, infatti, non puo' che rimettersi alla discrezionalita' del legislatore regionale, nei limiti, ovviamente, del principio di ragionevolezza. - S. nn. 499/1988, 1010/1988. red.: A.M.M. rev.: S.P. ____________ N.B.: Massima redatta con riferimento al testo della decisione cosi' come modificato dalla ordinanza di correzione n. 390 del 1994.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 5

Costituzione  art. 128

Altri parametri e norme interposte