Sentenza 61/1994 (ECLI:IT:COST:1994:61)
Massima numero 20462
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA - Redattore VARI
Udienza Pubblica del
10/02/1994; Decisione del
10/02/1994
Deposito del 24/02/1994; Pubblicazione in G. U. 02/03/1994
Massime associate alla pronuncia:
20461
Titolo
SENT. 61/94 B. - ACQUE PUBBLICHE E PRIVATE - QUALITA' DELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO - ATTUAZIONE DI DIRETTIVA CEE - ZONE DI PROTEZIONE DELLE RISORSE IDRICHE - INDIVIDUAZIONE E DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI DESTINAZIONE DEI TERRITORI INTERESSATI - ATTRIBUZIONE, CON NORMA DI LEGGE STATALE, DELLA RELATIVA COMPETENZA ALLE REGIONI - CONTENUTO - IMMEDIATA INCIDENZA DELLA NORMA STATALE SULLE COMPETENZE DEI COMUNI IN ORDINE ALL'ASSETTO DEL TERRITORIO - ESCLUSIONE - MODI DI ESERCIZIO DELLA POTESTA' REGIONALE - DISCREZIONALITA' - LIMITI.
SENT. 61/94 B. - ACQUE PUBBLICHE E PRIVATE - QUALITA' DELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO - ATTUAZIONE DI DIRETTIVA CEE - ZONE DI PROTEZIONE DELLE RISORSE IDRICHE - INDIVIDUAZIONE E DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI DESTINAZIONE DEI TERRITORI INTERESSATI - ATTRIBUZIONE, CON NORMA DI LEGGE STATALE, DELLA RELATIVA COMPETENZA ALLE REGIONI - CONTENUTO - IMMEDIATA INCIDENZA DELLA NORMA STATALE SULLE COMPETENZE DEI COMUNI IN ORDINE ALL'ASSETTO DEL TERRITORIO - ESCLUSIONE - MODI DI ESERCIZIO DELLA POTESTA' REGIONALE - DISCREZIONALITA' - LIMITI.
Testo
Non puo' ritenersi che l'art. 9, d.P.R. n. 236 del 1988 (emanato per l'attuazione della direttiva CEE n. 80/778) affidando alle Regioni la determinazione dei vincoli e dei limiti attinenti al perseguimento di un interesse ambientale e sanitario, quale, nella specie, quello relativo alla individuazione delle zone di protezione delle risorse idriche e alla disciplina delle attivita' di destinazione dei territori interessati, abbia implicitamente consentito una compressione del potere comunale in ordine all'assetto del territorio: la norma, bensi', lascia alla discrezionalita' del legislatore regionale l'individuazione dei modelli procedimentali, nell'ambito dei quali far confluire i vari interessi e le varie competenze coinvolti, ferma restando la necessita' che venga assicurata, a garanzia del princio autonormativo, di cui agli artt. 5 e 128 Cost. - la sostanziale partecipazione degli enti territorialmente interessati. Quanto poi ai modi attraverso i quali il coinvolgimento dei diversi confluenti interessi puo' essere realizzato - problema, questo, che, come si desume dalla casistica offerta dalla legislazione delle altre regioni in materia, e' aperto a diversificate soluzioni - non spetta certo alla Corte dare indicazioni: anche la loro ricerca, infatti, non puo' che rimettersi alla discrezionalita' del legislatore regionale, nei limiti, ovviamente, del principio di ragionevolezza. - S. nn. 499/1988, 1010/1988. red.: A.M.M. rev.: S.P. ____________ N.B.: Massima redatta con riferimento al testo della decisione cosi' come modificato dalla ordinanza di correzione n. 390 del 1994.
Non puo' ritenersi che l'art. 9, d.P.R. n. 236 del 1988 (emanato per l'attuazione della direttiva CEE n. 80/778) affidando alle Regioni la determinazione dei vincoli e dei limiti attinenti al perseguimento di un interesse ambientale e sanitario, quale, nella specie, quello relativo alla individuazione delle zone di protezione delle risorse idriche e alla disciplina delle attivita' di destinazione dei territori interessati, abbia implicitamente consentito una compressione del potere comunale in ordine all'assetto del territorio: la norma, bensi', lascia alla discrezionalita' del legislatore regionale l'individuazione dei modelli procedimentali, nell'ambito dei quali far confluire i vari interessi e le varie competenze coinvolti, ferma restando la necessita' che venga assicurata, a garanzia del princio autonormativo, di cui agli artt. 5 e 128 Cost. - la sostanziale partecipazione degli enti territorialmente interessati. Quanto poi ai modi attraverso i quali il coinvolgimento dei diversi confluenti interessi puo' essere realizzato - problema, questo, che, come si desume dalla casistica offerta dalla legislazione delle altre regioni in materia, e' aperto a diversificate soluzioni - non spetta certo alla Corte dare indicazioni: anche la loro ricerca, infatti, non puo' che rimettersi alla discrezionalita' del legislatore regionale, nei limiti, ovviamente, del principio di ragionevolezza. - S. nn. 499/1988, 1010/1988. red.: A.M.M. rev.: S.P. ____________ N.B.: Massima redatta con riferimento al testo della decisione cosi' come modificato dalla ordinanza di correzione n. 390 del 1994.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 5
Costituzione
art. 128
Altri parametri e norme interposte