Sentenza 62/1994 (ECLI:IT:COST:1994:62)
Massima numero 20453
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
10/02/1994; Decisione del
10/02/1994
Deposito del 24/02/1994; Pubblicazione in G. U. 02/03/1994
Titolo
SENT. 62/94 A. PROCESSO PENALE - CITTADINO EXTRACOMUNITARIO SOTTOPOSTO A CUSTODIA CAUTELARE - POSSIBILITA' PER IL GIUDICE DI DISPORNE, SU ISTANZA DELL'INTERESSATO, L'ESPULSIONE NELLO STATO DI APPARTENENZA O DI PROVENIENZA - ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITA' PER IRRILEVANZA - REIEZIONE, DATA LA NATURA PROCESSUALE DELLA NORMA IMPUGNATA.
SENT. 62/94 A. PROCESSO PENALE - CITTADINO EXTRACOMUNITARIO SOTTOPOSTO A CUSTODIA CAUTELARE - POSSIBILITA' PER IL GIUDICE DI DISPORNE, SU ISTANZA DELL'INTERESSATO, L'ESPULSIONE NELLO STATO DI APPARTENENZA O DI PROVENIENZA - ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITA' PER IRRILEVANZA - REIEZIONE, DATA LA NATURA PROCESSUALE DELLA NORMA IMPUGNATA.
Testo
L'impugnato art. 7, commi 12 bis e 12 ter, d.l. 30 dicembre 1989 n. 416, conv. in l. 28 febbraio 1990, n. 39, e successive modifiche, in base al quale il giudice puo', su istanza dell'interessato o della difesa, disporre l'immediata espulsione, nello Stato di appartenenza o di provenienza, degli stranieri extracomunitari sottoposti a custodia cautelare per determinati delitti, ovvero condannati con sentenza passata in giudicato, va qualificato, riguardo alla situazione dello straniero sottoposto a custodia cautelare, come norma di carattere processuale e non invece, come sostenuto dalla difesa, norma penale di favore. Deve essere percio' respinta l'eccezione di inammissibilita' opposta in tal senso, in quanto, data la natura processuale della norma impugnata, una eventuale pronuncia di accoglimento della questione, ben potrebbe avere applicazione nel giudizio 'a quo'. red.: A.P. rev.: S.P.
L'impugnato art. 7, commi 12 bis e 12 ter, d.l. 30 dicembre 1989 n. 416, conv. in l. 28 febbraio 1990, n. 39, e successive modifiche, in base al quale il giudice puo', su istanza dell'interessato o della difesa, disporre l'immediata espulsione, nello Stato di appartenenza o di provenienza, degli stranieri extracomunitari sottoposti a custodia cautelare per determinati delitti, ovvero condannati con sentenza passata in giudicato, va qualificato, riguardo alla situazione dello straniero sottoposto a custodia cautelare, come norma di carattere processuale e non invece, come sostenuto dalla difesa, norma penale di favore. Deve essere percio' respinta l'eccezione di inammissibilita' opposta in tal senso, in quanto, data la natura processuale della norma impugnata, una eventuale pronuncia di accoglimento della questione, ben potrebbe avere applicazione nel giudizio 'a quo'. red.: A.P. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte