Sentenza 63/1994 (ECLI:IT:COST:1994:63)
Massima numero 20464
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del  10/02/1994;  Decisione del  10/02/1994
Deposito del 24/02/1994; Pubblicazione in G. U. 02/03/1994
Massime associate alla pronuncia:  20463  20465  20466


Titolo
SENT. 63/94 B. CORRISPONDENZA (LIBERTA' E SEGRETEZZA) - QUALIFICAZIONE COME DIRITTO INVIOLABILE GARANTITO DALL'ART. 15 COST. - CONSEGUENZE SULLE NORMATIVE RELATIVE ALLE INTERCETTAZIONI TELEFONICHE - UTILIZZAZIONE SENZA LIMITI DEI LORO RISULTATI IN PROCESSI DIVERSI DA QUELLO PER CUI SONO STATE AUTORIZZATE - ESCLUSIONE.

Testo
Una trasformazione dell'ordinamento normativo tale da permettere la piena utilizzabilita' dei risultati delle intercettazioni telefoniche nell'ambito di processi diversi da quello per il quale le stesse sono state legalmente autorizzate sarebbe contrastante con le garanzie poste dall'art. 15 Cost. a tutela della liberta' e della segretezza delle comunicazioni, dal momento che trasformerebbe l'intervento del giudice, richiesto dal ricordato art. 15 per l'irrogazione in concreto di restrizioni alla predetta liberta', in un'inammissibile autorizzazione in bianco a disporre le intercettazioni, con conseguente lesione della sfera privata, legata al riconoscimento del diritto inviolabile di liberta' di comunicazione e al connesso dovere di riservatezza incombente su tutti coloro che per ragioni d'ufficio vengano a conoscenza di fatti inerenti a quella sfera. - V., nello stesso senso la sent. n. 366/1991. red.: E.M. rev.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 15

Altri parametri e norme interposte