Sentenza 63/1994 (ECLI:IT:COST:1994:63)
Massima numero 20465
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del  10/02/1994;  Decisione del  10/02/1994
Deposito del 24/02/1994; Pubblicazione in G. U. 02/03/1994
Massime associate alla pronuncia:  20463  20464  20466


Titolo
SENT. 63/94 C. PROCESSO PENALE - INDAGINI PRELIMINARI - INTERCETTAZIONI TELEFONICHE - LIMITI ALLA UTILIZZABILITA' DEI LORO RISULTATI IN PROCESSI DIVERSI DA QUELLO PER CUI SONO STATE AUTORIZZATE - EVENTUALE VERIFICA DI COSTITUZIONALITA' - CRITERI - NECESSARIO RIGORE.

Testo
Nella fase delle indagini preliminari l'utilizzazione delle intercettazioni telefoniche a fini probatori e' disciplinata dall'art. 270 c.p.p. che, al primo comma, mentre prevede, come regola generale, il divieto di utilizzare detti risultati in procedimenti diversi da quello per il quale le stesse intercettazioni sono state validamente autorizzate dal giudice, pone poi una norma del tutto eccezionale diretta a consentire l'utilizzazione in processi diversi di dette acquisizioni limitatamente ai casi in cui gli elementi raccolti risultino indispensabili per l'accertamento di delitti comportanti l'obbligatorieta' dell'arresto in flagranza, indicati nell'art. 380 c.p.p.. Trattandosi di una norma legislativa incidente su un diritto di liberta' individuale qualificabile come inviolabile ai sensi dell'art. 2 della Costituzione, la verifica della legittimita' costituzionale di detta disciplina deve quindi avvenire secondo principi rigorosi, esaminando cioe' se la restrizione prevista sia diretta al soddisfacimento di un interesse pubblico primario costituzionalmente rilevante e, nello stesso tempo, risulti circoscritta alle operazioni strettamente necessarie alla tutela di quell'interesse. - cfr. la sent. n. 366/1991. red.: E.M. rev.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Altri parametri e norme interposte