Sentenza 63/1994 (ECLI:IT:COST:1994:63)
Massima numero 20466
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del  10/02/1994;  Decisione del  10/02/1994
Deposito del 24/02/1994; Pubblicazione in G. U. 02/03/1994
Massime associate alla pronuncia:  20463  20464  20465


Titolo
SENT. 63/94 D. PROCESSO PENALE - INDAGINI PRELIMINARI - INTERCETTAZIONI TELEFONICHE - UTILIZZAZIONE DEI LORO RISULTATI IN PROCEDIMENTI DIVERSI DA QUELLI PER CUI SONO STATE DISPOSTE - CONTESTATA LIMITAZIONE ALL'ACCERTAMENTO SOLO DEI REATI PER I QUALI E' OBBLIGATORIO L'ARRESTO IN FLAGRANZA - ASSERITA IRRAGIONEVOLEZZA E INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
L'utilizzazione delle intercettazioni telefoniche in procedimenti diversi, limitata all'accertamento dei soli reati per i quali e' previsto l'arresto in flagranza ex art. 380 c.p.p. e presuntivamente capaci di destare particolare allarme sociale, non e' irragionevole - come ritenuto dal giudice 'a quo' - ma costituisce un non irragionevole bilanciamento operato discrezionalmente dal legislatore fra il valore costituzionale rappresentato dal diritto inviolabile dei singoli individui alla liberta' e alla segretezza delle loro comunicazioni e quello rappresentato dall'interesse pubblico primario alla repressione dei reati e al perseguimento in giudizio di coloro che delinquono, giustificato anche dall'attuale contesto sociale caratterizzato dalla seria minaccia alla convivenza civile e all'ordine pubblico da parte della criminalita' organizzata; tale utilizzazione, inoltre, viene determinata con le garanzie del contraddittorio tra le parti nelle forme previste dall'art. 268, commi sesto, settimo e ottavo c.p.p.. Ne' puo' riconoscersi fondamento all'asserita disparita' di trattamento derivante dal fatto di aver escluso l'utilizzo dei risultati delle intercettazioni telefoniche per reati punibili con la reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti, mentre e' permesso per quelli punibili con la pena della reclusione superiore nel massimo ad anni cinque, trattandosi di situazioni non comparabili perche' diverse ed eterogenee. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 270, comma primo, c.p.p., sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.). red.: E.M. rev.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte