Ordinanza 65/1994 (ECLI:IT:COST:1994:65)
Massima numero 20628
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
10/02/1994; Decisione del
10/02/1994
Deposito del 24/02/1994; Pubblicazione in G. U. 02/03/1994
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 65/94. IMPOSTA DI FABBRICAZIONE - COSTITUZIONE ED ESERCIZIO ABUSIVO DI DEPOSITO DI OLI MINERALI - TRATTAMENTO SANZIONATORIO - COMMISURAZIONE DELLA PENA PECUNIARIA ALLA QUANTITA' DI PRODOTTO TRANSITATA NEL DEPOSITO - PROSPETTATA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA, LEGALITA' DELLA PENA E FUNZIONE RIEDUCATIVA DELLA STESSA - 'IUS SUPERVENIENS' - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE 'A QUO'.
ORD. 65/94. IMPOSTA DI FABBRICAZIONE - COSTITUZIONE ED ESERCIZIO ABUSIVO DI DEPOSITO DI OLI MINERALI - TRATTAMENTO SANZIONATORIO - COMMISURAZIONE DELLA PENA PECUNIARIA ALLA QUANTITA' DI PRODOTTO TRANSITATA NEL DEPOSITO - PROSPETTATA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA, LEGALITA' DELLA PENA E FUNZIONE RIEDUCATIVA DELLA STESSA - 'IUS SUPERVENIENS' - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE 'A QUO'.
Testo
Restituzione degli atti al giudice 'a quo' affinche' provveda al riesame della rilevanza della questione alla stregua dell'art. 5, comma sesto bis, l. 24 marzo 1993, n. 75, che ha depenalizzato la fattispecie incriminatrice contestata all'imputato, e dell'art. 12, comma terzo, d.l. 30 agosto 1993, n. 331, conv. in l. 29 dicembre 1993, n. 247, ai sensi del quale la disposizione depenalizzatrice sopra richiamata - con esplicita deroga al c.d. principio di ultrattivita' delle leggi penali finanziarie di cui all'art. 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, e facendo altresi' espresso richiamo all'applicabilita' delle ordinarie regole in tema di successione di norme nel tempo (art. 2, secondo e terzo comma, cod. pen.) - si applica anche alla violazione posta in essere antecedentemente all'entrata in vigore della citata l. n. 75 del 1993. red.: A.P. rev.: S.P.
Restituzione degli atti al giudice 'a quo' affinche' provveda al riesame della rilevanza della questione alla stregua dell'art. 5, comma sesto bis, l. 24 marzo 1993, n. 75, che ha depenalizzato la fattispecie incriminatrice contestata all'imputato, e dell'art. 12, comma terzo, d.l. 30 agosto 1993, n. 331, conv. in l. 29 dicembre 1993, n. 247, ai sensi del quale la disposizione depenalizzatrice sopra richiamata - con esplicita deroga al c.d. principio di ultrattivita' delle leggi penali finanziarie di cui all'art. 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, e facendo altresi' espresso richiamo all'applicabilita' delle ordinarie regole in tema di successione di norme nel tempo (art. 2, secondo e terzo comma, cod. pen.) - si applica anche alla violazione posta in essere antecedentemente all'entrata in vigore della citata l. n. 75 del 1993. red.: A.P. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 25
co. 2
Costituzione
art. 27
co. 3
Altri parametri e norme interposte