Ordinanza 66/1994 (ECLI:IT:COST:1994:66)
Massima numero 20711
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore VARI
Udienza Pubblica del
10/02/1994; Decisione del
10/02/1994
Deposito del 24/02/1994; Pubblicazione in G. U. 02/03/1994
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 66/94. IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI (I.LO.R.) - APPLICAZIONE ALL'IMPRESA FAMILIARE - ESENZIONE O ASSOGGETTAMENTO ALL'IMPOSTA DEI FAMILIARI COLLABORATORI PER I PERIODI D'IMPOSTA ANTERIORI ALLA LEGGE N. 17 DEL 1985, A DETERMINATE CONDIZIONI, SECONDO CHE IL TITOLARE DELL'IMPRESA PERCEPISSE O NO UNA QUOTA DI REDDITO SUPERIORE AL CINQUANTUNO PER CENTO - ASSERITA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO CON INCIDENZA SUL PRINCIPIO DELLA CAPACITA' CONTRIBUTIVA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 66/94. IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI (I.LO.R.) - APPLICAZIONE ALL'IMPRESA FAMILIARE - ESENZIONE O ASSOGGETTAMENTO ALL'IMPOSTA DEI FAMILIARI COLLABORATORI PER I PERIODI D'IMPOSTA ANTERIORI ALLA LEGGE N. 17 DEL 1985, A DETERMINATE CONDIZIONI, SECONDO CHE IL TITOLARE DELL'IMPRESA PERCEPISSE O NO UNA QUOTA DI REDDITO SUPERIORE AL CINQUANTUNO PER CENTO - ASSERITA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO CON INCIDENZA SUL PRINCIPIO DELLA CAPACITA' CONTRIBUTIVA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La disparita' di trattamento denunciata - riguardo all'applicazione dell'I.LO.R. ai componenti dell'impresa familiare - nei confronti dell' art. 115, secondo comma, lett. c), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e dell'art. 36 del d.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42, in quanto, in virtu' di essi, se il titolare dell'impresa familiare percepiva, prima dell'entrata in vigore della legge n. 17 del 1985, una quota di reddito superiore al cinquantuno per cento, il reddito del collaboratore andrebbe esente da imposta, mentre in caso contrario sarebbe soggetto ad ILOR, e' conseguenza propria della 'ratio' ispiratrice dell'art. 36 del d.P.R. n. 42 del 1988 che riflette per il passato i principi contenuti nel testo unico approvato con d.P.R. n. 917 del 1986, alla duplice condizione che vi sia confrontabilita' fra la fattispecie regolata nella nuova disciplina e nel precedente ordinamento e, al tempo stesso, che vi sia stato un adeguamento spontaneo del contribuente alla nuova normativa, reso manifesto dalla dichiarazione e sul presupposto, evidentemente, che i principi codificati dal testo unico fossero, in buona sostanza, desumibili dal precedente ordinamento. La contestata normativa, che si inserisce nella fase di passaggio al nuovo ordinamento tributario di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, venendo anche incontro all'esigenza di superare casi oggetto di contestazione, appare dunque, atteso il suo carattere transitorio, tutt'altro che irragionevole e non urta, pertanto, con i principi degli artt. 3 e 53 della Costituzione. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., dell'art. 115, secondo comma, lett. c), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e dell'art. 36 del d.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42). red.: F.S. rev.: S.P.
La disparita' di trattamento denunciata - riguardo all'applicazione dell'I.LO.R. ai componenti dell'impresa familiare - nei confronti dell' art. 115, secondo comma, lett. c), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e dell'art. 36 del d.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42, in quanto, in virtu' di essi, se il titolare dell'impresa familiare percepiva, prima dell'entrata in vigore della legge n. 17 del 1985, una quota di reddito superiore al cinquantuno per cento, il reddito del collaboratore andrebbe esente da imposta, mentre in caso contrario sarebbe soggetto ad ILOR, e' conseguenza propria della 'ratio' ispiratrice dell'art. 36 del d.P.R. n. 42 del 1988 che riflette per il passato i principi contenuti nel testo unico approvato con d.P.R. n. 917 del 1986, alla duplice condizione che vi sia confrontabilita' fra la fattispecie regolata nella nuova disciplina e nel precedente ordinamento e, al tempo stesso, che vi sia stato un adeguamento spontaneo del contribuente alla nuova normativa, reso manifesto dalla dichiarazione e sul presupposto, evidentemente, che i principi codificati dal testo unico fossero, in buona sostanza, desumibili dal precedente ordinamento. La contestata normativa, che si inserisce nella fase di passaggio al nuovo ordinamento tributario di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, venendo anche incontro all'esigenza di superare casi oggetto di contestazione, appare dunque, atteso il suo carattere transitorio, tutt'altro che irragionevole e non urta, pertanto, con i principi degli artt. 3 e 53 della Costituzione. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., dell'art. 115, secondo comma, lett. c), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e dell'art. 36 del d.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42). red.: F.S. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 53
Altri parametri e norme interposte