Esecuzione forzata - In genere - Ambito di applicazione - Estensione alla pubblica amministrazione - Condizioni e limiti - Non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale riferite a disposizioni rispettose dei suddetti limiti (nel caso di specie: divieto di esecuzione forzata per i fondi depositati presso le contabilità speciali istituite presso le amministrazioni centrali). (Classif. 097001).
La regola generale per cui il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri ed è soggetto all'espropriazione forzata, se non esegue spontaneamente il comando contenuto nella sentenza di condanna, si applica anche alla pubblica amministrazione. Tuttavia, se la posizione di quest'ultima non è, in via di principio, diversa da quella di ogni altro debitore, si deve considerare che: a) limiti di pignorabilità dei beni patrimoniali possono essere individuati concretamente in relazione alla natura o alla destinazione degli specifici beni dei quali di volta in volta si chiede l'espropriazione; b) l'iscrizione nel bilancio preventivo dello Stato o dell'ente pubblico di somme o di crediti non può valere a paralizzare l'azione esecutiva, non potendo da essa desumersi un vincolo di destinazione in senso tecnico - stante il principio di unità del bilancio - idoneo a far ricomprendere tali somme o crediti nell'ambito del patrimonio indisponibile; c) rimane salva l'ipotesi che determinate somme o crediti siano vincolati al soddisfacimento di specifiche finalità pubbliche quando una espressa disposizione di legge o un provvedimento amministrativo dia loro una univoca, precisa e concreta destinazione. (Precedenti: S. 223/2020 - mass.42825; S. 138/1981 - mass.9564; S.192/2012 - mass.3651; S.622/1988 - mass.9157; O. 83/2003 - mass. 27561).
I limiti all'esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione sono giustificati anche in ragione dell'esistenza di vie alternative alla soddisfazione delle situazioni sostanziali sottostanti al titolo esecutivo, attraverso modalità sostitutive. (Precedenti: S. 186/2013; S. 155/1994 - mass. 20335).
(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., quest'ultimo sotto il profilo della parità delle parti - dell'art. 1, comma 800, della legge n. 208 del 201, nella parte in cui prevede che «i fondi depositati sulle contabilità speciali di cui all'articolo 1, comma 671, della predetta legge 23 dicembre 2014, n. 190, a disposizione delle Amministrazioni centrali dello Stato e delle agenzie dalle stesse vigilate, non sono soggetti ad esecuzione forzata». L'esclusione censurata riguarda le contabilità speciali intestate a tutte le citate amministrazioni titolari degli interventi cofinanziati dall'Unione europea; inoltre, il vincolo di destinazione in senso tecnico impresso ai fondi depositati sulle richiamate contabilità speciali connota di ragionevolezza l'esclusione dall'esecuzione forzata, senza comprimere ingiustificatamente l'esercizio del diritto del creditore volto a ottenere altrimenti l'attuazione, anche coattiva, delle decisioni di giustizia, mediante la valida ed efficace alternativa del giudizio di ottemperanza. (Precedente: S. 350/1998 - mass. 24186).