Sentenza 68/1994 (ECLI:IT:COST:1994:68)
Massima numero 20467
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del
21/02/1994; Decisione del
21/02/1994
Deposito del 03/03/1994; Pubblicazione in G. U. 09/03/1994
Titolo
SENT. 68/94 A. RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI DELLO STATO - RISCOSSIONE COATTIVA - ESECUZIONE SU BENI MOBILI - ATTO DI PIGNORAMENTO - PREVISIONE, IN CASO DI IMPOSSIBILITA' DI CONSEGNARNE COPIA AL DEBITORE, NON DOMICILIATO NEL COMUNE, IN CUI SI PROCEDE, NE' A UN SUO RAPPRESENTANTE, DI RIMESSIONE DI COPIA DELL'ATTO, PER CONTO DEL DEBITORE, AL SINDACO ANZICHE' DI NOTIFICA AL DEBITORE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN RIFERIMENTO A DIRITTO DI DIFESA E A PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITA', PER IRRILEVANZA, DELL'AVVOCATURA DELLO STATO, IN RELAZIONE ALL'AMBITO (RITENUTO PIU' CIRCOSCRITTO DI QUELLO PRESUPPOSTO DAL PROMOSSO INCIDENTE) DEI MOTIVI DELL'ATTO INTRODUTTIVO DEL GIUDIZIO A QUO - REIEZIONE.
SENT. 68/94 A. RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI DELLO STATO - RISCOSSIONE COATTIVA - ESECUZIONE SU BENI MOBILI - ATTO DI PIGNORAMENTO - PREVISIONE, IN CASO DI IMPOSSIBILITA' DI CONSEGNARNE COPIA AL DEBITORE, NON DOMICILIATO NEL COMUNE, IN CUI SI PROCEDE, NE' A UN SUO RAPPRESENTANTE, DI RIMESSIONE DI COPIA DELL'ATTO, PER CONTO DEL DEBITORE, AL SINDACO ANZICHE' DI NOTIFICA AL DEBITORE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN RIFERIMENTO A DIRITTO DI DIFESA E A PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITA', PER IRRILEVANZA, DELL'AVVOCATURA DELLO STATO, IN RELAZIONE ALL'AMBITO (RITENUTO PIU' CIRCOSCRITTO DI QUELLO PRESUPPOSTO DAL PROMOSSO INCIDENTE) DEI MOTIVI DELL'ATTO INTRODUTTIVO DEL GIUDIZIO A QUO - REIEZIONE.
Testo
Riguardo alla questione di legittimita' costituzionale sollevata dalla Corte di cassazione, su ricorso contro una sentenza di rigetto di una opposizione agli atti esecutivi, in riferimento al diritto di difesa e al principio di eguaglianza, nei confronti dell'art. 6, comma quarto, del r.d. 14 aprile 1910, n. 639, nella parte in cui dispone che l'atto di pignoramento per la riscossione di entrate patrimoniali dello Stato, eseguito su beni mobili, ove il debitore non abbia domicilio nel comune e la copia dell'atto non possa essere consegnata ne' a lui ne' a un suo rappresentante - debba, anziche' essere notificato al debitore, essere rimesso in copia, per conto del debitore, al sindaco del comune, va respinta la eccezione di inammissibilita' per irrilevanza avanzata dall'Avvocatura di Stato in base all'assunto che, nel giudizio 'a quo', la parte ricorrente avrebbe censurato la sentenza impugnata soltanto sotto il profilo che non le era stata rivolta la intimazione a pagare entro il termine di dieci giorni dal pignoramento e non gia' perche' non le era stato notificato l'atto di pignoramento. Il giudice 'a quo' infatti - dopo aver premesso che la ricorrente aveva lamentato che non le era stata rivolta l'intimazione a pagare - ha chiaramente mostrato di intendere, come risulta dal prosieguo della motivazione, che tale motivo di ricorso fosse rivolto a denunziare il fatto che l'intimazione non era stata portata a conoscenza della ricorrente medesima in modo idoneo. A questa ricostruzione del 'thema decidendum', non manifestamente implausibile, avendo il giudice rimettente puntualmente motivata la rilevanza della sollevata questione, non puo' la Corte costituzionale contrapporre una diversa interpretazione del ricorso per cassazione che ne restringa i motivi in un ambito piu' limitato. red.: A.M.M. rev.: S.P.
Riguardo alla questione di legittimita' costituzionale sollevata dalla Corte di cassazione, su ricorso contro una sentenza di rigetto di una opposizione agli atti esecutivi, in riferimento al diritto di difesa e al principio di eguaglianza, nei confronti dell'art. 6, comma quarto, del r.d. 14 aprile 1910, n. 639, nella parte in cui dispone che l'atto di pignoramento per la riscossione di entrate patrimoniali dello Stato, eseguito su beni mobili, ove il debitore non abbia domicilio nel comune e la copia dell'atto non possa essere consegnata ne' a lui ne' a un suo rappresentante - debba, anziche' essere notificato al debitore, essere rimesso in copia, per conto del debitore, al sindaco del comune, va respinta la eccezione di inammissibilita' per irrilevanza avanzata dall'Avvocatura di Stato in base all'assunto che, nel giudizio 'a quo', la parte ricorrente avrebbe censurato la sentenza impugnata soltanto sotto il profilo che non le era stata rivolta la intimazione a pagare entro il termine di dieci giorni dal pignoramento e non gia' perche' non le era stato notificato l'atto di pignoramento. Il giudice 'a quo' infatti - dopo aver premesso che la ricorrente aveva lamentato che non le era stata rivolta l'intimazione a pagare - ha chiaramente mostrato di intendere, come risulta dal prosieguo della motivazione, che tale motivo di ricorso fosse rivolto a denunziare il fatto che l'intimazione non era stata portata a conoscenza della ricorrente medesima in modo idoneo. A questa ricostruzione del 'thema decidendum', non manifestamente implausibile, avendo il giudice rimettente puntualmente motivata la rilevanza della sollevata questione, non puo' la Corte costituzionale contrapporre una diversa interpretazione del ricorso per cassazione che ne restringa i motivi in un ambito piu' limitato. red.: A.M.M. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 23