Sentenza 68/1994 (ECLI:IT:COST:1994:68)
Massima numero 20468
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del  21/02/1994;  Decisione del  21/02/1994
Deposito del 03/03/1994; Pubblicazione in G. U. 09/03/1994
Massime associate alla pronuncia:  20467  20469


Titolo
SENT. 68/94 B. RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI DELLO STATO - RISCOSSIONE COATTIVA - ESECUZIONE SU BENI MOBILI - ATTO DI PIGNORAMENTO - PREVISIONE, IN CASO DI IMPOSSIBILITA' DI CONSEGNARNE COPIA AL DEBITORE, NON DOMICILIATO NEL COMUNE IN CUI SI PROCEDE, NE' A UN SUO RAPPRESENTANTE, DI REMISSIONE DI COPIA DELL'ATTO, PER CONTO DEL DEBITORE, AL SINDACO ANZICHE' DI NOTIFICA AL DEBITORE - INGIUSTIFICATA DEVIAZIONE, IN CONTRASTO CON DIRITTO DI DIFESA E PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA, DAL PRINCIPIO GENERALE CHE ESIGE CHE AL DEBITORE ESECUTATO SIA NOTIFICATO O COMUNICATO IL VINCOLO APPOSTO CON L'ATTO DI PIGNORAMENTO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.

Testo
Col disporre che l'atto di pignoramento per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, eseguito su beni mobili (nella specie in possesso di un terzo) debba, nell'ipotesi in cui copia dell'atto non possa essere consegnata al debitore, non domiciliato nel comune in cui si procede, ne' a un suo rappresentante, essere rimesso in copia, per conto del debitore, al sindaco, l'art. 6, comma 4, del r.d. 14 aprile 1910, n. 639, realizzando una forma di comunicazione "ficta" e come tale inidonea, si discosta dal principio generale emergente dalla legislazione sulle espropriazioni (artt. 518, terzo comma, 530, 555 e 569 cod.proc.civ.) e sulla riscossione delle imposte dirette (artt. 222 t.u. n. 645 del 1958, 45, d.P.R. n. 602 del 1973) - a cui peraltro si conforma lo stesso t.u. n. 639 del 1910 nel prevedere, all'art. 17, riguardo alla esecuzione immobiliare, la notifica al debitore della immissione in possesso del consegnatario - che esige che al debitore esecutato sia notificato o comunicato il vincolo apposto con l'atto di pignoramento. Ne', a giustificare la disposizione 'de qua' possono valere le esigenze di snellezza e semplificazione della procedura di riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato per avere il debitore esecutato, secondo la normativa in questione, gia' ricevuto, prima del pignoramento, la notifica dell'ingiunzione, quando si consideri che - in base al combinato disposto degli artt. 6 e 10 del t.u. n. 639 del 1910 - scaduto il termine di dieci giorni dalla data del pignoramento l'ente creditore puo' senz'altro procedere alla vendita all'incanto senza il diaframma - che nel quadro normativo generale rappresenta un'ulteriore garanzia - dell'udienza per l'audizione delle parti, e che la compressione che cio' comporta per la facolta' del debitore di proporre opposizione all'esecuzione, si accentuerebbe ancor piu' ove si consolidasse l'orientamento della Cassazione (sent. n. 6489 del 1992) che esclude che la mancanza dell'intimazione a pagare entro il suddetto termine - pena la vendita - prevista dalla norma censurata, vizi lo stesso pignoramento. Pertanto, per violazione, oltre che del diritto di difesa del principio di eguaglianza, - non soffrendo il debitore esecutato, in generale, nelle altre procedure, e in particolare nella procedura di esecuzione esattoriale, una cosi' rilevante limitazione - l'art. 6, comma quarto, r.d. 14 aprile 1910, n. 639, va riconosciuto illegittimo, nella parte in cui prevede la rimessione di copia dell'atto di pignoramento, per conto del debitore, al sindaco, anziche' la notifica di copia dell'atto di pignoramento al debitore. Sui principi per cui in generale fa parte integrante del diritto di difesa "porre i soggetti interessati ad impugnare determinati atti", e per cui la esigenza di tale conoscenza puo' tuttavia ritenersi soddisfatta dall'ingresso dell'atto nella sfera di disponibilita' del destinatario, v., rispettivamente, S. n. 223/1993 e O. n. 75/1989. V. anche, riguardo all'esecuzione esattoriale, le modifiche apportate all'art. 34, r.d. 17 ottobre 1922 (gia' contenente una norma di contenuto analogo al censurato art. 6, comma quarto, r.d. n. 639 del 1910) dall'art. 222 del t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, che ha introdotto la notifica del verbale di pignoramento. red.: A.M.M. rev.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte