Sentenza 68/1994 (ECLI:IT:COST:1994:68)
Massima numero 20469
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del  21/02/1994;  Decisione del  21/02/1994
Deposito del 03/03/1994; Pubblicazione in G. U. 09/03/1994
Massime associate alla pronuncia:  20467  20468


Titolo
SENT. 68/94 C. RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI DELLO STATO - RISCOSSIONE COATTIVA - ESECUZIONE SU BENI MOBILI - ATTO DI PIGNORAMENTO - PREVISTA REMISSIONE DI COPIA DELL'ATTO AL DEBITORE, SE DOMICLIATO NEL COMUNE IN CUI SI PROCEDE - EFFETTI, SULLA FATTISPECIE, DELLA DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELLA NORMA GIA' PREVISTA (REMISSIONE DI COPIA DELL'ATTO DI PIGNORAMENTO AL SINDACO ANZICHE' NOTIFICA AL DEBITORE) NEL CASO IN CUI IL DEBITORE NON ABBIA DOMICILIO NEL COMUNE - NECESSITA' DI INTENDERE NELLA PRIMA IPOTESI COME NOTIFICA LA REMISSIONE AL DEBITORE - PROBLEMI DI INCOSTITUZIONALITA' CONSEGUENZIALE - ESCLUSIONE.

Testo
Per effetto della dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 6, comma quarto, del r.d. n. 639 del 1910, nella parte in cui prevede la rimessione di copia dell'atto di pignoramento, per conto del debitore non domiciliato nel comune in cui si procede, al sindaco, anziche' la notifica dell'atto di pignoramento al debitore, la "remissione di copia dell'atto di pignoramento al debitore" - prevista anch'essa dalla citata disposizione nell'ipotesi in cui il debitore abbia domicilio nel comune - non puo' leggersi altrimenti che come vera e propria notifica. Non si pone quindi al riguardo un problema di incostituzionalita' conseguenziale. - V. massima precedente. red.: A.M.M. rev.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 27