Sentenza 69/1994 (ECLI:IT:COST:1994:69)
Massima numero 20403
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PESCATORE  - Redattore RUPERTO
Udienza Pubblica del  21/02/1994;  Decisione del  21/02/1994
Deposito del 03/03/1994; Pubblicazione in G. U. 09/03/1994
Massime associate alla pronuncia:  20402


Titolo
SENT. 69/94 B. NOTIFICAZIONI E COMUNICAIZONI (IN MATERIA CIVILE) - NOTIFICAZIONI ALL'ESTERO NEI MODI PREVISTI DALLE CONVENZIONI INTERNAZIONALI E DALLA LEGGE CONSOLARE - NOTIFICA DEL DECRETO DI SEQUESTRO CONSERVATIVO 'ANTE CAUSAM' - PERFEZIONAMENTO NEI CONFRONTI DEL NOTIFICANTE - COMPIMENTO, NEL TERMINE DI QUINDICI GIORNI DAL PRIMO ATTO DI ESECUZIONE, DEGLI ADEMPIMENTI CHE RICADONO NELLA SUA SFERA DI DISPONIBILITA' - OMESSA PREVISIONE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA E DEL DIRITTO DI AZIONE DEL NOTIFICANTE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.

Testo
Nei casi in cui la notificazione del decreto che autorizza il sequestro conservativo 'ante causam' debba eseguirsi all'estero nei modi previsti dalla legge consolare e dalle convenzioni internazionali, e' irragionevole e contraddittorio, oltreche' lesivo del diritto di azione del notificante, esigere, a pena di decadenza, che l'atto pervenga, entro il ristretto termine di quindici giorni, nella sfera di conoscibilita' del destinatario: infatti, poiche' il procedimento notificatorio deve avvenire tramite la necessaria attivita' delle autorita' locali (in ipotesi non interessate all'esito tempestivo di esso) ed e' parzialmente sottratto alla disponibilita' del notificante, costituisce soluzione costituzionalmente obbligata ritenere che il compimento, entro il suddetto termine, delle sole formalita' che non sfuggono alla disponibilita' del notificante sia sufficiente al perfezionamento, nei suoi confronti, della notifica da eseguirsi all'estero (cosi' come previsto nei casi in cui essa debba avvenire, entro il medesimo termine, con gli adempimenti previsti dai primi due commi dell'art. 142 cod. proc. civ.). Pertanto, gli artt. 142, comma terzo, 143, comma terzo, e 680, comma primo, cod. proc. civ., sono costituzionalmente illegittimi - per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. - nella parte in cui non prevedono che la notificazione all'estero del sequestro si perfezioni, ai fini dell'osservanza del prescritto termine, con il tempestivo compimento delle formalita' imposte al notificante dalle convenzioni internazionali e dagli artt. 30 e 75 del d.P.R. 5 gennaio 1967 n. 200. - v. massima precedente (e, ivi, richiami giurisprudenziali). red.: L.I. rev.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte