Sentenza 70/1994 (ECLI:IT:COST:1994:70)
Massima numero 20451
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore VASSALLI
Udienza Pubblica del
21/02/1994; Decisione del
21/02/1994
Deposito del 03/03/1994; Pubblicazione in G. U. 09/03/1994
Titolo
SENT. 70/94 B. PENA - ESECUZIONE - CONDANNATI AFFETTI DA AIDS - DIFFERIMENTO OBBLIGATORIO DELLA ESECUZIONE DELLA PENA - LAMENTATA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DA RICONOSCERSI ALLE VITTIME DEI REATI ALLA EFFETTIVA PUNIZIONE DEI COLPEVOLI - ESCLUSIONE - NON ARBITRARIETA' DELLA SCELTA LEGISLATIVA IN CONSIDERAZIONE DELLE ESIGENZE DI TUTELA DELLA SALUTE NEL CONSORZIO CARCERARIO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 70/94 B. PENA - ESECUZIONE - CONDANNATI AFFETTI DA AIDS - DIFFERIMENTO OBBLIGATORIO DELLA ESECUZIONE DELLA PENA - LAMENTATA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DA RICONOSCERSI ALLE VITTIME DEI REATI ALLA EFFETTIVA PUNIZIONE DEI COLPEVOLI - ESCLUSIONE - NON ARBITRARIETA' DELLA SCELTA LEGISLATIVA IN CONSIDERAZIONE DELLE ESIGENZE DI TUTELA DELLA SALUTE NEL CONSORZIO CARCERARIO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
L'obbligatorio differimento dell'esecuzione della pena, previsto dall'art. 146, primo comma, n. 3, cod. pen. (aggiunto dall'art. 2 del d.l. 14 maggio 1993, n. 139, conv., con modificazioni, in l. 14 luglio 1993, n. 222) per i condannati affetti da AIDS, non puo' dirsi frutto di una scelta arbitraria del legislatore, poiche' trova giustificazione nella esigenza di assicurare il diritto alla salute nel particolare consorzio carcerario; ne' puo', d'altro lato, ritenersi che la liberazione di tale categoria di condannati integri sempre e comunque un fattore di compromissione delle contrapposte esigenze di tutela della collettivita' dal momento che non e' la pena differita in quanto tale a creare una situazione di pericolo - perche' diversamente opinando verrebbe ad assegnarsi alla pena una funzione di prevenzione generale, obliterandosi quella eminente finalita' rieducativa piu' volte riaffermata dalla Corte costituzionale - ma semmai la carenza di adeguati strumenti di prevenzione la cui lacunosita' - che puo' e deve essere colmata mediante auspicabili interventi del legislatore - non puo' costituire, in se' e per se', ragione sufficiente per incrinare, sull'opposto versante, la tutela dei valori che la norma ha inteso salvaguardare. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 2 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 146, primo comma, n. 3, cod. pen. aggiunto dall'art. 2 del d.l. 14 maggio 1993, n. 139, conv., con modificazioni, in l. 14 luglio 1993, n. 222). - Sulla finalita' rieducativa della pena v. S. n. 313/1990. red.: A.P. rev.: S.P.
L'obbligatorio differimento dell'esecuzione della pena, previsto dall'art. 146, primo comma, n. 3, cod. pen. (aggiunto dall'art. 2 del d.l. 14 maggio 1993, n. 139, conv., con modificazioni, in l. 14 luglio 1993, n. 222) per i condannati affetti da AIDS, non puo' dirsi frutto di una scelta arbitraria del legislatore, poiche' trova giustificazione nella esigenza di assicurare il diritto alla salute nel particolare consorzio carcerario; ne' puo', d'altro lato, ritenersi che la liberazione di tale categoria di condannati integri sempre e comunque un fattore di compromissione delle contrapposte esigenze di tutela della collettivita' dal momento che non e' la pena differita in quanto tale a creare una situazione di pericolo - perche' diversamente opinando verrebbe ad assegnarsi alla pena una funzione di prevenzione generale, obliterandosi quella eminente finalita' rieducativa piu' volte riaffermata dalla Corte costituzionale - ma semmai la carenza di adeguati strumenti di prevenzione la cui lacunosita' - che puo' e deve essere colmata mediante auspicabili interventi del legislatore - non puo' costituire, in se' e per se', ragione sufficiente per incrinare, sull'opposto versante, la tutela dei valori che la norma ha inteso salvaguardare. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 2 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 146, primo comma, n. 3, cod. pen. aggiunto dall'art. 2 del d.l. 14 maggio 1993, n. 139, conv., con modificazioni, in l. 14 luglio 1993, n. 222). - Sulla finalita' rieducativa della pena v. S. n. 313/1990. red.: A.P. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Altri parametri e norme interposte