Sentenza 70/1994 (ECLI:IT:COST:1994:70)
Massima numero 20452
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore VASSALLI
Udienza Pubblica del
21/02/1994; Decisione del
21/02/1994
Deposito del 03/03/1994; Pubblicazione in G. U. 09/03/1994
Titolo
SENT. 70/94 C. PENA - ESECUZIONE - CONDANNATI AFFETTI DA AIDS - DIFFERIMENTO OBBLIGATORIO DELLA ESECUZIONE DELLA PENA DIVERSAMENTE DA QUANTO STABILITO PER ALTRE CATEGORIE DI GRAVI MALATI - PROSPETTATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO CON INCIDENZA SULLA FUNZIONE RIEDUCATIVA DELLA PENA, SUL DIRITTO ALLA SALUTE E SUL PRINCIPIO DELL'OBBLIGO DI MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 70/94 C. PENA - ESECUZIONE - CONDANNATI AFFETTI DA AIDS - DIFFERIMENTO OBBLIGATORIO DELLA ESECUZIONE DELLA PENA DIVERSAMENTE DA QUANTO STABILITO PER ALTRE CATEGORIE DI GRAVI MALATI - PROSPETTATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO CON INCIDENZA SULLA FUNZIONE RIEDUCATIVA DELLA PENA, SUL DIRITTO ALLA SALUTE E SUL PRINCIPIO DELL'OBBLIGO DI MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
L'obbligatorio differimento della pena previsto dall'art. 146, primo comma, n. 3, cod. pen. (aggiunto dall'art. 2 del d.l. 14 maggio 1993, n. 139, conv., con modificazioni, in l. 14 luglio 1993, n. 222), esclusivamente per i condannati affetti da AIDS, non determina alcuna discriminazione rispetto ai malati "comuni", in quanto le caratteristiche peculiari che contraddistinguono la sindrome dell'AIDS giustificano un trattamento particolare incentrato sulla necessita' di salvaguardare la salute nel consorzio carcerario; ne' puo' dirsi violato il principio dell'obbligo della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, perche' la verifica che nella specie la magistratura e' tenuta ad effettuare, risponde alla tipologia del provvedimento da adottare - caratterizzato dalla rigorosa predeterminazione dei presupposti (come per tutte le ipotesi di rinvio obbligatorio della esecuzione) - con la conseguenza che ogni apprezzamento discrezionale resta assorbito nella valutazione legale tipica, la quale restringe, ma non esclude, il controllo giurisdizionale ed il dovere di motivare sul punto. Ne', infine, sussiste contrasto con gli artt. 27, terzo comma, e 32, primo comma, Cost. in quanto la piu' volte indicata finalita' che la norma e' chiamata a svolgere nel sistema, non e' tanto il bene della salute del singolo condannato, ma la salvaguardia della sanita' pubblica in sede carceraria. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, 32, primo comma, e 111, primo comma, Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 146, primo comma, n. 3, cod. pen., aggiunto dall'art. 2 del d.l. 14 maggio 1993, n. 139, conv., con modificazioni, in l. 14 luglio 1993, n. 222). red.: A.P. rev.: S.P.
L'obbligatorio differimento della pena previsto dall'art. 146, primo comma, n. 3, cod. pen. (aggiunto dall'art. 2 del d.l. 14 maggio 1993, n. 139, conv., con modificazioni, in l. 14 luglio 1993, n. 222), esclusivamente per i condannati affetti da AIDS, non determina alcuna discriminazione rispetto ai malati "comuni", in quanto le caratteristiche peculiari che contraddistinguono la sindrome dell'AIDS giustificano un trattamento particolare incentrato sulla necessita' di salvaguardare la salute nel consorzio carcerario; ne' puo' dirsi violato il principio dell'obbligo della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, perche' la verifica che nella specie la magistratura e' tenuta ad effettuare, risponde alla tipologia del provvedimento da adottare - caratterizzato dalla rigorosa predeterminazione dei presupposti (come per tutte le ipotesi di rinvio obbligatorio della esecuzione) - con la conseguenza che ogni apprezzamento discrezionale resta assorbito nella valutazione legale tipica, la quale restringe, ma non esclude, il controllo giurisdizionale ed il dovere di motivare sul punto. Ne', infine, sussiste contrasto con gli artt. 27, terzo comma, e 32, primo comma, Cost. in quanto la piu' volte indicata finalita' che la norma e' chiamata a svolgere nel sistema, non e' tanto il bene della salute del singolo condannato, ma la salvaguardia della sanita' pubblica in sede carceraria. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, 32, primo comma, e 111, primo comma, Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 146, primo comma, n. 3, cod. pen., aggiunto dall'art. 2 del d.l. 14 maggio 1993, n. 139, conv., con modificazioni, in l. 14 luglio 1993, n. 222). red.: A.P. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 27
co. 3
Costituzione
art. 32
co. 1
Costituzione
art. 111
co. 1
Altri parametri e norme interposte