Sentenza 71/1994 (ECLI:IT:COST:1994:71)
Massima numero 20457
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del  21/02/1994;  Decisione del  21/02/1994
Deposito del 03/03/1994; Pubblicazione in G. U. 09/03/1994
Massime associate alla pronuncia:  20458


Titolo
SENT. 71/94 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - AUTORITA' RIMETTENTE - LEGITTIMAZIONE - GIUDICE DELEGATO AL FALLIMENTO IN FATTISPECIE CONCERNENTE L'APPOSIZIONE DEI SIGILLI SUI BENI DEL FALLITO - LEGITTIMAZIONE A SOLLEVARE LA QUESTIONE - SUSSISTENZA.

Testo
Come la Corte costituzionale ha riconosciuto il giudice delegato al fallimento e' legittimato a sollevare questioni di costituzionalita', salvo che la sua attivita' non si collochi nell'ambito dell'esercizio di funzioni istruttorie ovvero di mere potesta' direttive prive delle connotazioni proprie della funzione giurisdizionale. Ne', vertendo la questione sollevata, nel caso, su fattispecie concernente l'autorizzazione all'apposizione dei sigilli, occorre prendere posizione in ordine alla natura giurisdizionale in senso stretto, ovvero di volontaria giurisdizione, di tale provvedimento, perche' anche in questa seconda ipotesi ricostruttiva sussiste la legittimazione del giudice delegato a promuovere l'inciente. - Cfr. S. nn. 141/1971, 195/1975, 115/1986, 204/1989 e O. n. 95/1987 red.: F.S. rev.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte