Sentenza 71/1994 (ECLI:IT:COST:1994:71)
Massima numero 20458
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del  21/02/1994;  Decisione del  21/02/1994
Deposito del 03/03/1994; Pubblicazione in G. U. 09/03/1994
Massime associate alla pronuncia:  20457


Titolo
SENT. 71/94 B. FALLIMENTO - OBBLIGATORIETA', INTERVENUTA IN SEGUITO ALL'APPOSIZIONE DEI SIGILLI, ANCHE NEL CASO IN CUI QUEST'ULTIMA RISULTI IMPOSSIBILE O SUPERFLUA - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA E DEL BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - PLURALITA' DI SOLUZIONI ADOTTABILI - POSSIBILITA' DI SCELTA, TRA DI ESSE, SOLO ATTRAVERSO UN INTERVENTO DEL LEGISLATORE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
L'art. 84 della legge fallimentare prevede che il giudice delegato al fallimento debba necessariamente autorizzare il curatore a redigere l'inventario previa apposizione dei sigilli, anche quando quest'ultima operazione risulti impossibile o superflua per inesistenza di un attuale pericolo di distrazione dei beni in possesso del fallito (nella specie per essere stato il fallimento dichiarato anche su istanza del fallito). La soluzione della questione circa il contrasto di detta norma, per l'assenza di un apprezzamento di merito delle esigenze cautelari e conservative dei beni del fallito, con il principio di ragionevolezza e del buon andamento della amministrazione della giustizia, implica la precisazione di un canone valutativo in base ad una opzione variamente risolvibile tra i due estremi, di un'attivita' del giudice delegato, del tutto vincolata (qual e' attualmente), e, viceversa, di un'attivita' ampiamente discrezionale, nell'ambito di plurime soluzioni possibili anche con riferimento alla scelta dell'organo cui affidare la valutazione 'singulatim' delle esigenze cautelari e conservative (tribunale in sede di dichiarazione di fallimento ovvero, successivamente - e talora non piu' tempestivamente - giudice delegato). Ma cio' presuppone l'esercizio di un potere di normazione positiva esulante dall'ambito delle attribuzioni della Corte, e spettante - se mai - al Parlamento. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., dell'art. 84 r.d. 16 marzo 1942 n. 267). - Cfr. O. n. 95/1987. red.: F.S. rev.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 96

Altri parametri e norme interposte