Ordinanza 73/1994 (ECLI:IT:COST:1994:73)
Massima numero 20629
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore VARI
Udienza Pubblica del
21/02/1994; Decisione del
21/02/1994
Deposito del 03/03/1994; Pubblicazione in G. U. 09/03/1994
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 73/94. IMPIEGO PUBBLICO - DIPENDENTI DI ENTI LOCALI - DESTITUZIONE DI DIRITTO ("DECADENZA AUTOMATICA") IN CASO DI CONDANNA PENALE PASSATA IN GIUDICATO, PER REATI SPECIFICAMENTE INDICATI - OMESSA PREVISIONE DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONE TRA INFRAZIONE E SANZIONE - NORMA NON APPLICABILE NEL GIUDIZIO 'A QUO' IN QUANTO ABROGATA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE PER DIFETTO DI RILEVANZA.
ORD. 73/94. IMPIEGO PUBBLICO - DIPENDENTI DI ENTI LOCALI - DESTITUZIONE DI DIRITTO ("DECADENZA AUTOMATICA") IN CASO DI CONDANNA PENALE PASSATA IN GIUDICATO, PER REATI SPECIFICAMENTE INDICATI - OMESSA PREVISIONE DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONE TRA INFRAZIONE E SANZIONE - NORMA NON APPLICABILE NEL GIUDIZIO 'A QUO' IN QUANTO ABROGATA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE PER DIFETTO DI RILEVANZA.
Testo
Difetta di rilevanza, essendosi censurata una norma ormai abrogata che non esplica piu' il suo effetto nel giudizio 'a quo', la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9 del regio decreto 3 marzo 1934 n. 383, nella parte in cui prevede la decadenza automatica dell'impiegato di enti locali in seguito a condanna penale passata in giudicato, per determinati reati, senza la previsione di un procedimento disciplinare, in violazione del principio di proporzione tra infrazione e sanzione. Nel giudizio 'a quo', infatti, trova applicazione la legge 7 febbraio 1990, n. 19, che ha stabilito che "il pubblico dipendente non puo' essere destituito di diritto a seguito di condanna penale" e che "e' abrogata ogni contraria disposizione di legge", salva l'inflizione della destituzione all'esito del procedimento disciplinare e con previsione della riammissione in servizio, a domanda, per i pubblici dipendenti che, anteriormente alla data di entrata in vigore della legge, siano incorsi nella destituzione di diritto. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 9 del regio decreto 3 marzo 1934 n. 383). - Con riferimento alla norma oggetto dell'attuale questione O. n. 302/1990. Cfr. inoltre S. nn. 971/1988, 197/1993, 134/1992 e 415/1991, nonche' O. n. 403/1992. red.: F.S. rev.: S.P.
Difetta di rilevanza, essendosi censurata una norma ormai abrogata che non esplica piu' il suo effetto nel giudizio 'a quo', la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9 del regio decreto 3 marzo 1934 n. 383, nella parte in cui prevede la decadenza automatica dell'impiegato di enti locali in seguito a condanna penale passata in giudicato, per determinati reati, senza la previsione di un procedimento disciplinare, in violazione del principio di proporzione tra infrazione e sanzione. Nel giudizio 'a quo', infatti, trova applicazione la legge 7 febbraio 1990, n. 19, che ha stabilito che "il pubblico dipendente non puo' essere destituito di diritto a seguito di condanna penale" e che "e' abrogata ogni contraria disposizione di legge", salva l'inflizione della destituzione all'esito del procedimento disciplinare e con previsione della riammissione in servizio, a domanda, per i pubblici dipendenti che, anteriormente alla data di entrata in vigore della legge, siano incorsi nella destituzione di diritto. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 9 del regio decreto 3 marzo 1934 n. 383). - Con riferimento alla norma oggetto dell'attuale questione O. n. 302/1990. Cfr. inoltre S. nn. 971/1988, 197/1993, 134/1992 e 415/1991, nonche' O. n. 403/1992. red.: F.S. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte