Ordinanza 75/1994 (ECLI:IT:COST:1994:75)
Massima numero 20631
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del  21/02/1994;  Decisione del  21/02/1994
Deposito del 03/03/1994; Pubblicazione in G. U. 09/03/1994
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 75/94. IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.PE.F.) - IMPOSTA GRAVANTE SU EMOLUMENTI E INDENNITA' DI DIPENDENTI DA IMPRESE PRIVATE O ENTI PUBBLICI DIVERSI DA AMMINISTRAZIONI STATALI - SOMME TRATTENUTE DAL FISCO OLTRE IL DOVUTO - DIRITTO AL RIMBORSO - CONTESTATA APPLICABILITA' DEL TERMINE DI DECADENZA DI DICIOTTO MESI DI CUI ALL'ART. 38, D.P.R. N. 602 DEL 1973 - LAMENTATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AI DIPENDENTI STATALI, PER I QUALI TALE DIRITTO E' PRESCRIVIBILE IN DIECI ANNI - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE, PER DIFETTO DI RILEVANZA.

Testo
Secondo la giurisprudenza di legittimita' e tributaria, la nuova normativa sulla tassazione dell'indennita' di fine rapporto, di cui alla l. 26 settembre 1985, n. 482, si applica a tutti i giudizi pendenti, senza che sia a cio' di ostacolo l'eventuale decadenza, per inosservanza (nella richiesta di rimborso delle somme corrisposte al fisco oltre il dovuto) del termine di diciotto mesi di cui all'art. 38 d.P.R. n. 602/73, ove si tratti di indennita' percepite a partire dal 1 gennaio 1980, le quali, percio', devono essere riliquidate secondo i recenti criteri (piu' favorevoli per il contribuente) di calcolo dell'imposta. (Manifesta inammissibilita', per irrilevanza, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 38, comma 2, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - in quanto concernente norma insuscettibile di applicazione nel giudizio 'a quo'). - V., nello stesso senso, O. n. 145/90. red.: A.M.M. rev.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte