Sentenza 76/1994 (ECLI:IT:COST:1994:76)
Massima numero 20450
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore VARI
Udienza Pubblica del  23/02/1994;  Decisione del  23/02/1994
Deposito del 10/03/1994; Pubblicazione in G. U. 16/03/1994
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 76/94. SERVIZIO MILITARE - DISPENSA DAGLI OBBLIGHI DI LEVA - APPLICABILITA' DEL BENEFICIO SOLO AGLI ORFANI DI LAVORATORI DIPENDENTI E NON ANCHE AGLI ORFANI DI LAVORATORI AUTONOMI - IRRAGIONEVOLEZZA IN RELAZIONE AI LIMITI DELLA OBBLIGATORIETA' DEL SERVIZIO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA' - ASSORBIMENTO DI ULTERIORI PROFILI.

Testo
L'art. 22, primo comma, n. 10, della legge 31 maggio 1975, n. 191, limitando la concessione del beneficio della dispensa dagli obblighi di leva, ivi prevista, agli orfani dei lavoratori dipendenti, con conseguente esclusione degli orfani dei lavoratori autonomi, si pone in contrasto con il principio di ragionevolezza, poiche' non e' ammissibile che i limiti all'obbligatorieta' del servizio militare valgano solo per alcune categorie di orfani e non anche per altre, quando queste appaiono meritevoli di essere ugualmente tutelate, tanto piu' che il numero 11 dello stesso art. 22 riconosce il beneficio in questione agli orfani di genitori invalidi del lavoro senza distinguere fra lavoro autonomo o subordinato. Deve pertanto essere dichiarata la illegittimita' costituzionale, per contrasto con gli artt. 3 e 52 Cost., dell'art. 22, primo comma, n. 10, della legge 31 maggio 1975, n. 191, nella parte in cui non contempla, nel beneficio della dispensa dall'obbligo della ferma di leva, i figli dei lavoratori deceduti nello svolgimento di attivita' di lavoro autonomo, restando assorbiti gli ulteriori profili di incostituzionalita' dedotti. red.: A.P. rev.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 1

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 4

Costituzione  art. 41

Costituzione  art. 52

Altri parametri e norme interposte