Sentenza 77/1994 (ECLI:IT:COST:1994:77)
Massima numero 20471
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del
23/02/1994; Decisione del
23/02/1994
Deposito del 10/03/1994; Pubblicazione in G. U. 16/03/1994
Titolo
SENT. 77/94 B. PROCESSO PENALE - INCIDENTE PROBATORIO - IMPOSSIBILITA' DI RICHIEDERLO ED ESEGUIRLO NELLA FASE DELL'UDIENZA PRELIMINARE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN RIFERIMENTO A PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E DIRITTO DI DIFESA - ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITA' PER MANCATA ESPLICITAZIONE, NELLE ORDINANZE DI RIMESSIONE, DELLA PARTICOLARE DURATA DELLA RICHIESTA PERIZIA - REIEZIONE.
SENT. 77/94 B. PROCESSO PENALE - INCIDENTE PROBATORIO - IMPOSSIBILITA' DI RICHIEDERLO ED ESEGUIRLO NELLA FASE DELL'UDIENZA PRELIMINARE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN RIFERIMENTO A PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E DIRITTO DI DIFESA - ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITA' PER MANCATA ESPLICITAZIONE, NELLE ORDINANZE DI RIMESSIONE, DELLA PARTICOLARE DURATA DELLA RICHIESTA PERIZIA - REIEZIONE.
Testo
La circostanza che nelle ordinanze di rimessione - con cui si e' sollevata, riguardo alla preclusione dell'incidente probatorio (nella specie per l'espletamento di una perizia) nella fase dell'udienza preliminare, questione di legittimita' costituzionale - non sia stata esplicitata la ricorrenza del requisito (particolare durata della perizia) di cui all'art. 392, comma 2, cod. proc. pen., non puo' tradursi - come ha sostenuto l'Avvocatura di Stato nell'opporre al riguardo eccezione di inammissibilita' - in motivo di irrilevanza. Le perizie richieste nei giudizi 'a quibus' hanno infatti oggetto tale da far presumere che il loro espletamento possa richiedere piu' dei previsti sessanta giorni. red.: E.M. rev.: S.P.
La circostanza che nelle ordinanze di rimessione - con cui si e' sollevata, riguardo alla preclusione dell'incidente probatorio (nella specie per l'espletamento di una perizia) nella fase dell'udienza preliminare, questione di legittimita' costituzionale - non sia stata esplicitata la ricorrenza del requisito (particolare durata della perizia) di cui all'art. 392, comma 2, cod. proc. pen., non puo' tradursi - come ha sostenuto l'Avvocatura di Stato nell'opporre al riguardo eccezione di inammissibilita' - in motivo di irrilevanza. Le perizie richieste nei giudizi 'a quibus' hanno infatti oggetto tale da far presumere che il loro espletamento possa richiedere piu' dei previsti sessanta giorni. red.: E.M. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 23