Sentenza 77/1994 (ECLI:IT:COST:1994:77)
Massima numero 20472
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del
23/02/1994; Decisione del
23/02/1994
Deposito del 10/03/1994; Pubblicazione in G. U. 16/03/1994
Titolo
SENT. 77/94 C. PROCESSO PENALE - INDAGINI PRELIMINARI - INCIDENTE PROBATORIO - FINALITA' E NATURA - STRUMENTO ESSENZIALE DEL DIRITTO ALLA PROVA - CASI PER CUI E' PREVISTO.
SENT. 77/94 C. PROCESSO PENALE - INDAGINI PRELIMINARI - INCIDENTE PROBATORIO - FINALITA' E NATURA - STRUMENTO ESSENZIALE DEL DIRITTO ALLA PROVA - CASI PER CUI E' PREVISTO.
Testo
Nel vigente sistema processuale, l'istituto dell'incidente probatorio e' preordinato a consentire alle parti principali durante la fase delle indagini preliminari l'assunzione di prove indispensabili per l'accertamento dei fatti onde garantire l'effettivita' del loro diritto alle prove che sarebbero altrimenti perdute in tutti quei casi in cui - secondo l'elencazione dell'art. 392 cod. proc. pen. - si prevede che non siano differibili al dibattimento per le condizioni della persona da esaminare o perche' soggette a perdita di genuinita' (lettere da a) a e), o perche' il loro oggetto e' inevitabilmente esposto a modificazione (lettera f), o perche' ricorrono particolari ragioni di urgenza (lettera g)) o, infine, perche' il loro rinvio pregiudicherebbe la concentrazione del dibattimento (comma 2). red.: E.M. rev.: S.P.
Nel vigente sistema processuale, l'istituto dell'incidente probatorio e' preordinato a consentire alle parti principali durante la fase delle indagini preliminari l'assunzione di prove indispensabili per l'accertamento dei fatti onde garantire l'effettivita' del loro diritto alle prove che sarebbero altrimenti perdute in tutti quei casi in cui - secondo l'elencazione dell'art. 392 cod. proc. pen. - si prevede che non siano differibili al dibattimento per le condizioni della persona da esaminare o perche' soggette a perdita di genuinita' (lettere da a) a e), o perche' il loro oggetto e' inevitabilmente esposto a modificazione (lettera f), o perche' ricorrono particolari ragioni di urgenza (lettera g)) o, infine, perche' il loro rinvio pregiudicherebbe la concentrazione del dibattimento (comma 2). red.: E.M. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 16/02/1987
n. 81
art. 2 dir. 40