Sentenza 78/1994 (ECLI:IT:COST:1994:78)
Massima numero 20474
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del
23/02/1994; Decisione del
23/02/1994
Deposito del 10/03/1994; Pubblicazione in G. U. 16/03/1994
Massime associate alla pronuncia:
20475
Titolo
SENT. 78/94 A. UNIVERSITA' E ISTITUZIONI DI ALTA CULTURA - PROFESSORI UNIVERSITARI - PROFESSORI OPTANTI PER IL REGIME A TEMPO PIENO - TRATTAMENTO ECONOMICO - ASSEGNO AGGIUNTIVO AD ESSI SPETTANTE - PENSIONABILITA' - ESCLUSIONE - LAMENTATA IRRAGIONEVOLEZZA, IN CONSIDERAZIONE DELLE ASSERITE CARATTERISTICHE DI FISSITA' E CONTINUATIVITA' DELL'EMOLUMENTO, CON CONSEGUENTE LESIONE DELLA GARANZIA PREVIDENZIALE - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 78/94 A. UNIVERSITA' E ISTITUZIONI DI ALTA CULTURA - PROFESSORI UNIVERSITARI - PROFESSORI OPTANTI PER IL REGIME A TEMPO PIENO - TRATTAMENTO ECONOMICO - ASSEGNO AGGIUNTIVO AD ESSI SPETTANTE - PENSIONABILITA' - ESCLUSIONE - LAMENTATA IRRAGIONEVOLEZZA, IN CONSIDERAZIONE DELLE ASSERITE CARATTERISTICHE DI FISSITA' E CONTINUATIVITA' DELL'EMOLUMENTO, CON CONSEGUENTE LESIONE DELLA GARANZIA PREVIDENZIALE - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Secondo principi gia' chiariti dalla Corte, non basta addurre la "natura retributiva" e, piu' esattamente, il carattere di "componente del normale trattamento economico" di un'indennita' per stabilirne, in via di principio, la pensionabilita', occorrendo invece provare che la non computabilita' della stessa ai fini pensionistici sia "manifestamente incongrua o irragionevole". Percio', nella specie, nelle censure mosse, in riferimento agli artt. 38 e 3 Cost., all'art. 39 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, nella parte in cui dichiara non pensionabile l'assegno aggiuntivo riconosciuto ai professori universitari che optano per il regime di impegno a tempo pieno, non e' concludente l'argomentazione dell'autorita' rimettente, secondo cui il fatto che l'assegno aggiuntivo 'de quo', in seguito all'abrogazione, ad opera del d.l. 11 gennaio 1985, n. 2 (conv. con modif. in legge 8 marzo 1985, n. 72) del penultimo capoverso dell'art. 39, - che nel suo testo originario prevedeva la corresponsione dell'assegno aggiuntivo, sia pur ridotto del 50 per cento, anche ai professori a tempo definito - spetti ora soltanto ai professori a tempo pieno, dimostrerebbe che l'assegno aggiuntivo avrebbe natura di componente essenziale della retribuzione di questi ultimi. Ne' puo' dirsi che la disposizione censurata sia viziata da irrazionalita'. La circostanza che anche l'assegno speciale, gia' previsto, per i professori che non intendessero svolgere privatamente "libera attivita' professionale", dall'art. 12 del d.l. 1 ottobre 1973, n. 580 (conv. con modif. nella legge 30 novembre 1973, n. 766) - in sostituzione del quale e' stato riconosciuto l'assegno aggiuntivo - non fosse pensionabile, denota che il legislatore, mantenendo questa caratteristica riguardo all'assegno aggiuntivo, non ha agito arbitrariamente. A sua volta, poi, la rilevante differenziazione tra i professori a tempo pieno e i professori a tempo definito, stabilita dal combinato disposto dell'art. 36 e dell'art. 40 del d.P.R. n. 382, computando nel trattamento di quiescenza la maggiorazione del 40 per cento della retribuzione, spettante solo ai primi, conferma che, pure ai fini pensionistici, e' assicurata una tutela sufficiente - anche se perfettibile - dell'opzione per il regime di impegno a tempo pieno. Fermo restando che - come la Corte ha, anche di recente, ribadito - l'art. 38 Cost. non garantisce una integrale corrispondenza tra retribuzione e pensione. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 38 e 3 Cost. - sotto l'anzidetto profilo - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 39, d.P.R. 11 luglio 1982, n. 382, 'in parte qua'). - Sui principi in base ai quali determinate "indennita'" devono essere riconosciute "pensionabili", v. S. n. 119/1991. Riguardo alla esigenza di "privilegiare sempre piu'" la scelta dei professori per il regime di impegno a tempo pieno, v. S. n. 1019/1988. A sua volta, per la esclusione di una garanzia costituzionale di una integrale corrispondenza tra retribuzione e pensione, v. S. n. 449/1993. red.: A.M.M. rev.: S.P.
Secondo principi gia' chiariti dalla Corte, non basta addurre la "natura retributiva" e, piu' esattamente, il carattere di "componente del normale trattamento economico" di un'indennita' per stabilirne, in via di principio, la pensionabilita', occorrendo invece provare che la non computabilita' della stessa ai fini pensionistici sia "manifestamente incongrua o irragionevole". Percio', nella specie, nelle censure mosse, in riferimento agli artt. 38 e 3 Cost., all'art. 39 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, nella parte in cui dichiara non pensionabile l'assegno aggiuntivo riconosciuto ai professori universitari che optano per il regime di impegno a tempo pieno, non e' concludente l'argomentazione dell'autorita' rimettente, secondo cui il fatto che l'assegno aggiuntivo 'de quo', in seguito all'abrogazione, ad opera del d.l. 11 gennaio 1985, n. 2 (conv. con modif. in legge 8 marzo 1985, n. 72) del penultimo capoverso dell'art. 39, - che nel suo testo originario prevedeva la corresponsione dell'assegno aggiuntivo, sia pur ridotto del 50 per cento, anche ai professori a tempo definito - spetti ora soltanto ai professori a tempo pieno, dimostrerebbe che l'assegno aggiuntivo avrebbe natura di componente essenziale della retribuzione di questi ultimi. Ne' puo' dirsi che la disposizione censurata sia viziata da irrazionalita'. La circostanza che anche l'assegno speciale, gia' previsto, per i professori che non intendessero svolgere privatamente "libera attivita' professionale", dall'art. 12 del d.l. 1 ottobre 1973, n. 580 (conv. con modif. nella legge 30 novembre 1973, n. 766) - in sostituzione del quale e' stato riconosciuto l'assegno aggiuntivo - non fosse pensionabile, denota che il legislatore, mantenendo questa caratteristica riguardo all'assegno aggiuntivo, non ha agito arbitrariamente. A sua volta, poi, la rilevante differenziazione tra i professori a tempo pieno e i professori a tempo definito, stabilita dal combinato disposto dell'art. 36 e dell'art. 40 del d.P.R. n. 382, computando nel trattamento di quiescenza la maggiorazione del 40 per cento della retribuzione, spettante solo ai primi, conferma che, pure ai fini pensionistici, e' assicurata una tutela sufficiente - anche se perfettibile - dell'opzione per il regime di impegno a tempo pieno. Fermo restando che - come la Corte ha, anche di recente, ribadito - l'art. 38 Cost. non garantisce una integrale corrispondenza tra retribuzione e pensione. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 38 e 3 Cost. - sotto l'anzidetto profilo - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 39, d.P.R. 11 luglio 1982, n. 382, 'in parte qua'). - Sui principi in base ai quali determinate "indennita'" devono essere riconosciute "pensionabili", v. S. n. 119/1991. Riguardo alla esigenza di "privilegiare sempre piu'" la scelta dei professori per il regime di impegno a tempo pieno, v. S. n. 1019/1988. A sua volta, per la esclusione di una garanzia costituzionale di una integrale corrispondenza tra retribuzione e pensione, v. S. n. 449/1993. red.: A.M.M. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 38
Altri parametri e norme interposte