Sentenza 78/1994 (ECLI:IT:COST:1994:78)
Massima numero 20475
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del
23/02/1994; Decisione del
23/02/1994
Deposito del 10/03/1994; Pubblicazione in G. U. 16/03/1994
Massime associate alla pronuncia:
20474
Titolo
SENT. 78/94 B. UNIVERSITA' E ISTITUZIONI DI ALTA CULTURA - PROFESSORI UNIVERSITARI - PROFESSORI OPTANTI PER IL REGIME A TEMPO PIENO - TRATTAMENTO ECONOMICO - ASSEGNO AGGIUNTIVO AD ESSI SPETTANTE - PENSIONABILITA' - ESCLUSIONE - LAMENTATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AL PERSONALE MEDICO OSPEDALIERO - RICHIESTA DA PARTE DEL GIUDICE 'A QUO' DI MODIFICA NORMATIVA RIENTRANTE NELLA DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 78/94 B. UNIVERSITA' E ISTITUZIONI DI ALTA CULTURA - PROFESSORI UNIVERSITARI - PROFESSORI OPTANTI PER IL REGIME A TEMPO PIENO - TRATTAMENTO ECONOMICO - ASSEGNO AGGIUNTIVO AD ESSI SPETTANTE - PENSIONABILITA' - ESCLUSIONE - LAMENTATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AL PERSONALE MEDICO OSPEDALIERO - RICHIESTA DA PARTE DEL GIUDICE 'A QUO' DI MODIFICA NORMATIVA RIENTRANTE NELLA DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
L'indirizzo di giurisprudenza amministrativa in base al quale, in assenza di contraria statuizione legislativa, e' stata riconosciuta la computabilita', ai fini di quiescenza, dell'indennita' di tempo pieno del personale medico ospedaliero, non costituisce espressione di un principio, generale, di necessario computo delle indennita' ai fini di quiescenza, che abbia fondamento in specifiche disposizioni e, comunque, in valori tutelati dalla Costituzione. Pertanto, in ordine alla denunziata disparita' di trattamento che rispetto a tale personale si configurerebbe a sfavore dei professori universitari a tempo pieno, a causa della non pensionabilita' dell'assegno aggiuntivo ad essi spettante, va osservato che, anche a prescindere dalla idoneita' o meno del termine di raffronto evocato, l'intervento della Corte, richiesto dal giudice 'a quo', risulterebbe invasivo della sfera riservata alle valutazioni discrezionali del legislatore. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - sotto l'anzidetto profilo - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 39 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, ' in parte qua'). red.: A.M.M. rev.: S.P.
L'indirizzo di giurisprudenza amministrativa in base al quale, in assenza di contraria statuizione legislativa, e' stata riconosciuta la computabilita', ai fini di quiescenza, dell'indennita' di tempo pieno del personale medico ospedaliero, non costituisce espressione di un principio, generale, di necessario computo delle indennita' ai fini di quiescenza, che abbia fondamento in specifiche disposizioni e, comunque, in valori tutelati dalla Costituzione. Pertanto, in ordine alla denunziata disparita' di trattamento che rispetto a tale personale si configurerebbe a sfavore dei professori universitari a tempo pieno, a causa della non pensionabilita' dell'assegno aggiuntivo ad essi spettante, va osservato che, anche a prescindere dalla idoneita' o meno del termine di raffronto evocato, l'intervento della Corte, richiesto dal giudice 'a quo', risulterebbe invasivo della sfera riservata alle valutazioni discrezionali del legislatore. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - sotto l'anzidetto profilo - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 39 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, ' in parte qua'). red.: A.M.M. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte