Sentenza 79/1994 (ECLI:IT:COST:1994:79)
Massima numero 20223
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
23/02/1994; Decisione del
23/02/1994
Deposito del 10/03/1994; Pubblicazione in G. U. 16/03/1994
Massime associate alla pronuncia:
20224
Titolo
SENT. 79/94 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - RILEVANZA DELLA QUESTIONE - VERIFICA DA PARTE DELLA CORTE - LIMITI - VALUTAZIONI ATTINENTI AL MERITO DELLA CONTROVERSIA - SINDACABILITA' - ESCLUSIONE, OVE IL GIUDICE 'A QUO' ABBIA PROSPETTATO IN MANIERA PLAUSIBILE DI DOVER FARE APPLICAZIONE DELLA NORMA IMPUGNATA - CONSEGUENTE REIEZIONE DELL'ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITA' FORMULATA 'EX PARTE'.
SENT. 79/94 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - RILEVANZA DELLA QUESTIONE - VERIFICA DA PARTE DELLA CORTE - LIMITI - VALUTAZIONI ATTINENTI AL MERITO DELLA CONTROVERSIA - SINDACABILITA' - ESCLUSIONE, OVE IL GIUDICE 'A QUO' ABBIA PROSPETTATO IN MANIERA PLAUSIBILE DI DOVER FARE APPLICAZIONE DELLA NORMA IMPUGNATA - CONSEGUENTE REIEZIONE DELL'ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITA' FORMULATA 'EX PARTE'.
Testo
In sede di controllo sulla rilevanza della questione incidentale di legittimita' costituzionale, non puo' tenersi conto di valutazioni che attengono al merito della controversia, una volta che il giudice 'a quo' abbia prospettato in maniera plausibile la necessaria applicabilita' della norma indubbiata ai fini della decisione. (Reiezione di un'eccezione di inammissibilita' per irrilevanza, dedotta dalla Regione Veneto sull'assunto che il giudice remittente avrebbe sollevato "artificiosamente" la questione, dopo aver respinto il primo e il terzo, ma non anche il secondo motivo di ricorso). - V. S. n. 112/1993 e O. n. 139/1988, nonche', 'a contrario', S. nn. 154 e 8/1993, O. nn. 96/1993 e 424/1992; v., altresi', S. nn. 344, 238, 163 e 103/1993, 436/1992 e 396/1988. red.: L.I. rev.: S.P.
In sede di controllo sulla rilevanza della questione incidentale di legittimita' costituzionale, non puo' tenersi conto di valutazioni che attengono al merito della controversia, una volta che il giudice 'a quo' abbia prospettato in maniera plausibile la necessaria applicabilita' della norma indubbiata ai fini della decisione. (Reiezione di un'eccezione di inammissibilita' per irrilevanza, dedotta dalla Regione Veneto sull'assunto che il giudice remittente avrebbe sollevato "artificiosamente" la questione, dopo aver respinto il primo e il terzo, ma non anche il secondo motivo di ricorso). - V. S. n. 112/1993 e O. n. 139/1988, nonche', 'a contrario', S. nn. 154 e 8/1993, O. nn. 96/1993 e 424/1992; v., altresi', S. nn. 344, 238, 163 e 103/1993, 436/1992 e 396/1988. red.: L.I. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 23