Sentenza 80/1994 (ECLI:IT:COST:1994:80)
Massima numero 20235
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del
23/02/1994; Decisione del
23/02/1994
Deposito del 10/03/1994; Pubblicazione in G. U. 16/03/1994
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 80/94. LAVORO (RAPPORTO DI) - LAVORO MARITTIMO - CONTRATTI DI ARRUOLAMENTO A TEMPO DETERMINATO - TRASFORMAZIONE IN RAPPORTI A TEMPO INDETERMINATO - INAPPLICABILITA' DELLA DISCIPLINA COMUNE, PREVISTA DALL'ART. 2, L. N. 230 DEL 1962 - DENUNCIATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA LAVORATORI MARITTIMI E COMUNI - NECESSITA' DI UN INTERVENTO LEGISLATIVO PER RENDERE PIU' OMOGENEE LE RELATIVE SITUAZIONI - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
SENT. 80/94. LAVORO (RAPPORTO DI) - LAVORO MARITTIMO - CONTRATTI DI ARRUOLAMENTO A TEMPO DETERMINATO - TRASFORMAZIONE IN RAPPORTI A TEMPO INDETERMINATO - INAPPLICABILITA' DELLA DISCIPLINA COMUNE, PREVISTA DALL'ART. 2, L. N. 230 DEL 1962 - DENUNCIATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA LAVORATORI MARITTIMI E COMUNI - NECESSITA' DI UN INTERVENTO LEGISLATIVO PER RENDERE PIU' OMOGENEE LE RELATIVE SITUAZIONI - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
La denunciata disparita' di trattamento tra lavoratori marittimi e lavoratori comuni in ordine alla trasformazione del rapporto di lavoro a termine in rapporto a tempo indeterminato, non e' superabile mediante una pronuncia che - come richiesto dal giudice rimettente - estenda automaticamente la disciplina 'ex' art. 2, L. n. 230 del 1962, ai contratti di arruolamento marittimo a tempo e a viaggio (specificamente regolati dagli artt. 325 e 326 cod. nav.), essendo bensi' necessario l'intervento del legislatore, ai fini di una perequazione adeguata, che tenga conto delle esigenze connesse alla specificita' del lavoro marittimo, nonche' dei necessari raccordi tra la disciplina specifica della durata e la normativa collegata, in una visione organica e approfondita del codice della navigazione. Ne' a diversa conclusione puo' indurre la L. n. 84 del 1986, la quale - regolando fattispecie di lavoro a termine nel diverso settore della navigazione aerea - non influisce sulla disciplina del contratto di lavoro nautico. (Inammissibilita' della questione di costituzionalita' dell'art. 2, secondo comma, L. 18 aprile 1962, n. 230 e degli artt. 325 e 326 cod. nav., sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.). - Sul progressivo avvicinamento tra lavoro marittimo e lavoro comune, S. nn. 41/1991, 96/1987; sulla prevalenza della disciplina speciale rispetto a quella comune, S. n. 63/1987. red.: L.I. rev.: S.P.
La denunciata disparita' di trattamento tra lavoratori marittimi e lavoratori comuni in ordine alla trasformazione del rapporto di lavoro a termine in rapporto a tempo indeterminato, non e' superabile mediante una pronuncia che - come richiesto dal giudice rimettente - estenda automaticamente la disciplina 'ex' art. 2, L. n. 230 del 1962, ai contratti di arruolamento marittimo a tempo e a viaggio (specificamente regolati dagli artt. 325 e 326 cod. nav.), essendo bensi' necessario l'intervento del legislatore, ai fini di una perequazione adeguata, che tenga conto delle esigenze connesse alla specificita' del lavoro marittimo, nonche' dei necessari raccordi tra la disciplina specifica della durata e la normativa collegata, in una visione organica e approfondita del codice della navigazione. Ne' a diversa conclusione puo' indurre la L. n. 84 del 1986, la quale - regolando fattispecie di lavoro a termine nel diverso settore della navigazione aerea - non influisce sulla disciplina del contratto di lavoro nautico. (Inammissibilita' della questione di costituzionalita' dell'art. 2, secondo comma, L. 18 aprile 1962, n. 230 e degli artt. 325 e 326 cod. nav., sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.). - Sul progressivo avvicinamento tra lavoro marittimo e lavoro comune, S. nn. 41/1991, 96/1987; sulla prevalenza della disciplina speciale rispetto a quella comune, S. n. 63/1987. red.: L.I. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte