Ordinanza 82/1994 (ECLI:IT:COST:1994:82)
Massima numero 20783
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del  23/02/1994;  Decisione del  23/02/1994
Deposito del 10/03/1994; Pubblicazione in G. U. 16/03/1994
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 82/94. REATI MILITARI - DETERIORAMENTO COLPOSO DI COSE MOBILI - PUNIBILITA' DEL FATTO ANCHE QUANDO SI TRATTI DI COSE DI "SCARSISSIMO VALORE ECONOMICO" - ASSERITA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO, NEL DIRITTO PENALE COMUNE NON ESSENDO CONTEMPLATA UNA FORMA COLPOSA DEL REATO DI DANNEGGIAMENTO, ED, INOLTRE, ASSERITA IRRAGIONEVOLEZZA, LA TUTELA PENALE DEL PATRIMONIO MILITARE ESSENDO NEL CASO APPRESTATA SOLO IN DIPENDENZA DELLA QUALIFICA, DI MILITARE O MENO, DEL SOGGETTO ATTIVO - QUESTIONE INVOLGENTE SCELTE SPETTANTI ESCLUSIVAMENTE ALLA DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.

Testo
La questione sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., nei confronti degli artt. 169 e 170 cod. pen. mil. di pace, indirizzata com'e' ad eliminare dal novero delle fattispecie punibili in essi catalogate, quella del "deterioramento" di cose mobili appartenenti all'amministrazione militare, allorche' commesso per colpa, involge all'evidenza, sotto diversi aspetti, (determinazione di sub-fattispecie equivalenti nell'ambito della stessa disposizione incriminatrice; sbilanciamento dell'equilibrio normativo, sia interno che esterno alla norma impugnata, che ne deriverebbe; molteplicita' dei criteri e parametri a cui rifarsi per stabilire lo "scarsissimo valore economico" delle cose deteriorate addotto quale elemento rafforzativo della formulata censura) nell'ambito di plurime soluzioni possibili - nessuna delle quali costituzionalmente obbligata - scelte spettanti esclusivamente alla discrezionalita' legislativa. Inoltre, a parte che il dato obiettivo della tenuita' del danno trova riscontro nell'attenuante di cui all'art. 171, n. 2, citato codice, e che un uso attento della richiesta di procedimento, necessaria, a norma dell'art. 260, secondo comma, stesso codice, per la punibilita' del reato, consentirebbe di escludere dalla sfera del penalmente apprezzabile fattispecie di non effettiva offensivita', la prospettiva tutta e solo patrimoniale da cui muove il giudice rimettente non e' coerente con il carattere plurioffensivo del reato , collocato nell'ambito dei reati contro il servizio militare. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., degli artt. 169 e 170 cod. pen. mil. pace). - Con riguardo a prospettazioni in parte coincidenti con quella della questione in oggetto , O. n. 216/1989 e S. n. 280/1987. red.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte