Sentenza 84/1994 (ECLI:IT:COST:1994:84)
Massima numero 20346
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente PESCATORE - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del
07/03/1994; Decisione del
07/03/1994
Deposito del 15/03/1994; Pubblicazione in G. U. 23/03/1994
Titolo
SENT. 84/94 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - IMPUGNAZIONE, DA PARTE DEL COMMISSARIO DELLO STATO, DI ALCUNE NORME DI LEGGE REGIONALE SICILIANA - SUCCESSIVA PROMULGAZIONE PARZIALE DELLA MEDESIMA LEGGE, CON OMISSIONE DELLE PARTI IMPUGNATE - CONSEGUENZE - DEFINITIVA ESPUNZIONE DAL TESTO NORMATIVO DELLE NORME NON PROMULGATE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE NEL PENDENTE GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - FATTISPECIE.
SENT. 84/94 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - IMPUGNAZIONE, DA PARTE DEL COMMISSARIO DELLO STATO, DI ALCUNE NORME DI LEGGE REGIONALE SICILIANA - SUCCESSIVA PROMULGAZIONE PARZIALE DELLA MEDESIMA LEGGE, CON OMISSIONE DELLE PARTI IMPUGNATE - CONSEGUENZE - DEFINITIVA ESPUNZIONE DAL TESTO NORMATIVO DELLE NORME NON PROMULGATE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE NEL PENDENTE GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - FATTISPECIE.
Testo
La promulgazione della legge regionale siciliana nelle sole parti non impugnate dal Commissario dello Stato esaurisce il potere di promulgazione del Presidente della Regione - il cui esercizio deve avvenire con unico atto - e conseguentemente esclude ogni possibilita' di successiva ed autonoma promulgazione delle parti omesse; pertanto, nel giudizio di legittimita' costituzionale pendente avverso le norme non promulgate, va dichiarata cessata la materia del contendere. (Cessazione della materia del contendere in ordine al ricorso proposto dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana avverso l'art. 2, commi secondo, settimo e ottavo, della legge approvata dall'Assemblea siciliana il 14 agosto 1993). - Giurisprudenza consolidata (v. S. nn. 142/1981, 13/1983, 54/1983, 115/1985, 239/1986). red.: L.I. rev.: S.P.
La promulgazione della legge regionale siciliana nelle sole parti non impugnate dal Commissario dello Stato esaurisce il potere di promulgazione del Presidente della Regione - il cui esercizio deve avvenire con unico atto - e conseguentemente esclude ogni possibilita' di successiva ed autonoma promulgazione delle parti omesse; pertanto, nel giudizio di legittimita' costituzionale pendente avverso le norme non promulgate, va dichiarata cessata la materia del contendere. (Cessazione della materia del contendere in ordine al ricorso proposto dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana avverso l'art. 2, commi secondo, settimo e ottavo, della legge approvata dall'Assemblea siciliana il 14 agosto 1993). - Giurisprudenza consolidata (v. S. nn. 142/1981, 13/1983, 54/1983, 115/1985, 239/1986). red.: L.I. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 51
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte