Sentenza 84/1994 (ECLI:IT:COST:1994:84)
Massima numero 20347
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente PESCATORE  - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del  07/03/1994;  Decisione del  07/03/1994
Deposito del 15/03/1994; Pubblicazione in G. U. 23/03/1994
Massime associate alla pronuncia:  20346  20348  20349


Titolo
SENT. 84/94 B. ELEZIONI - ELETTORATO PASSIVO - CAUSE DI INELEGGIBILITA' E DI INCOMPATIBILITA' - ADOZIONE, DA PARTE ALLA REGIONE SICILIANA, DI DISCIPLINE DIFFERENZIATE RISPETTO A QUELLA DI FONTE STATALE - POSSIBILITA' - CONDIZIONI E LIMITI.

Testo
Benche' non possa affermarsi in senso assoluto che la riserva di legge posta dall'art. 51 Cost. sia una riserva di legge statale, tuttavia l'esigenza di 'par condicio' dei cittadini nelle possibilita' di accesso alle cariche politiche deve attuarsi in modo omogeneo sul piano nazionale, e dunque secondo i principi risultanti da leggi dello Stato. Percio', la possibilita' che la Regione siciliana legittimamente adotti, in tema di elettorato passivo, discipline differenziate da quella statale, e' subordinata alla presenza di situazioni esclusive di tale Regione, o diverse da quelle proprie delle stesse categorie di soggetti nel restante territorio nazionale, e deve essere sorretta, in ogni caso, da motivi adeguati e ragionevoli, finalizzati alla tutela di un interesse generale. - V. S. nn. 105/1957, 108/1969, 171/1984, nonche' 127/1987, 130/1987, 235/1988, 571/1989, 539/1990, 463/1992. red.: L.I. rev.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 51

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte