Sentenza 239/2021 (ECLI:IT:COST:2021:239)
Massima numero 44422
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORAGGIO - Redattore AMATO
Udienza Pubblica del
09/11/2021; Decisione del
09/11/2021
Deposito del 07/12/2021; Pubblicazione in G. U. 09/12/2021
Massime associate alla pronuncia:
44421
Titolo
Energia - Produzione, trasporto e distribuzione nazionale - Attività di distribuzione del gas naturale - Procedura di gara - Previsione, mediante norma di interpretazione autentica, dell'obbligo, per il gestore uscente, oltre che alla prosecuzione della gestione del servizio fino alla data di decorrenza del nuovo affidamento, al pagamento del canone di concessione previsto dal contratto - Denunciata violazione dei principi di ragionevolezza, di certezza del diritto, di legittimo affidamento e di buon andamento dell'amministrazione - Incompleta ricostruzione del quadro normativo - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 094008).
Energia - Produzione, trasporto e distribuzione nazionale - Attività di distribuzione del gas naturale - Procedura di gara - Previsione, mediante norma di interpretazione autentica, dell'obbligo, per il gestore uscente, oltre che alla prosecuzione della gestione del servizio fino alla data di decorrenza del nuovo affidamento, al pagamento del canone di concessione previsto dal contratto - Denunciata violazione dei principi di ragionevolezza, di certezza del diritto, di legittimo affidamento e di buon andamento dell'amministrazione - Incompleta ricostruzione del quadro normativo - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 094008).
Testo
Sono dichiarate inammissibili, per incompleta ricostruzione del quadro normativo, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Collegio arbitrale costituito presso la Camera arbitrale dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. - dell'art. 1, comma 453, della legge n. 232 del 2016 che, con riguardo all'attività di distribuzione del gas naturale, prevede, mediante norma di interpretazione autentica, l'obbligo, per il gestore uscente, oltre che alla prosecuzione della gestione del servizio fino alla data di decorrenza del nuovo affidamento, al pagamento del canone di concessione previsto dal contratto. Il giudice a quo da un lato non ricostruisce in modo dettagliato il quadro normativo in materia di gare per l'affidamento dell'attività di distribuzione del gas naturale, non si sofferma sui poteri sostitutivi e non dà conto, pertanto, della possibilità che gli eventuali effetti negativi imputati alla disposizione impugnata trovino un rimedio attraverso gli strumenti verso l'inerzia della pubblica amministrazione, predisposti dal legislatore per garantire l'avvio delle procedure di gara; dall'altro, non svolge alcuna valutazione, neppure al fine di escluderla, riguardo alla possibilità di qualificare i ritardi nell'avvio delle gare quali «fatti non riconducibili al concessionario che incidono sull'equilibrio del piano economico finanziario» di cui all'art. 165, comma 6, cod. contratti pubblici, al fine di vagliare la possibilità di applicare gli istituti, anche civilistici, posti a presidio dell'equilibrio contrattuale nelle concessioni. (Precedenti: S. 123/2021 - mass. 43987; S. 114/2021 - mass. 43914; S. 102/2019 - mass. 41619).
Sono dichiarate inammissibili, per incompleta ricostruzione del quadro normativo, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Collegio arbitrale costituito presso la Camera arbitrale dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. - dell'art. 1, comma 453, della legge n. 232 del 2016 che, con riguardo all'attività di distribuzione del gas naturale, prevede, mediante norma di interpretazione autentica, l'obbligo, per il gestore uscente, oltre che alla prosecuzione della gestione del servizio fino alla data di decorrenza del nuovo affidamento, al pagamento del canone di concessione previsto dal contratto. Il giudice a quo da un lato non ricostruisce in modo dettagliato il quadro normativo in materia di gare per l'affidamento dell'attività di distribuzione del gas naturale, non si sofferma sui poteri sostitutivi e non dà conto, pertanto, della possibilità che gli eventuali effetti negativi imputati alla disposizione impugnata trovino un rimedio attraverso gli strumenti verso l'inerzia della pubblica amministrazione, predisposti dal legislatore per garantire l'avvio delle procedure di gara; dall'altro, non svolge alcuna valutazione, neppure al fine di escluderla, riguardo alla possibilità di qualificare i ritardi nell'avvio delle gare quali «fatti non riconducibili al concessionario che incidono sull'equilibrio del piano economico finanziario» di cui all'art. 165, comma 6, cod. contratti pubblici, al fine di vagliare la possibilità di applicare gli istituti, anche civilistici, posti a presidio dell'equilibrio contrattuale nelle concessioni. (Precedenti: S. 123/2021 - mass. 43987; S. 114/2021 - mass. 43914; S. 102/2019 - mass. 41619).
Atti oggetto del giudizio
legge
11/12/2016
n. 232
art. 1
co. 453
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte