Sentenza 84/1994 (ECLI:IT:COST:1994:84)
Massima numero 20348
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente PESCATORE - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del
07/03/1994; Decisione del
07/03/1994
Deposito del 15/03/1994; Pubblicazione in G. U. 23/03/1994
Titolo
SENT. 84/94 C. REGIONE SICILIANA - ELETTORATO PASSIVO - CAUSE DI INELEGGIBILITA' E INCOMPATIBILITA' DEI DEPUTATI DELL'ASSEMBLEA REGIONALE - DISCIPLINA REGIONALE - TRASFORMAZIONE DI CAUSE DI INELEGGIBILITA' IN CAUSE DI INCOMPATIBILITA' - INGIUSTIFICATA DIFFERENZIAZIONE RISPETTO ALLA DISCIPLINA DI FONTE STATALE VIGENTE SUL TERRITORIO NAZIONALE - VIOLAZIONE DELLA 'PAR CONDICIO' DEI CITTADINI NELLA POSSIBILITA' DI ACCESSO A CARICHE ELETTIVE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 84/94 C. REGIONE SICILIANA - ELETTORATO PASSIVO - CAUSE DI INELEGGIBILITA' E INCOMPATIBILITA' DEI DEPUTATI DELL'ASSEMBLEA REGIONALE - DISCIPLINA REGIONALE - TRASFORMAZIONE DI CAUSE DI INELEGGIBILITA' IN CAUSE DI INCOMPATIBILITA' - INGIUSTIFICATA DIFFERENZIAZIONE RISPETTO ALLA DISCIPLINA DI FONTE STATALE VIGENTE SUL TERRITORIO NAZIONALE - VIOLAZIONE DELLA 'PAR CONDICIO' DEI CITTADINI NELLA POSSIBILITA' DI ACCESSO A CARICHE ELETTIVE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
La legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 14 ottobre 1993, prevedendo che "la carica di deputato regionale e' incompatibile con le cariche di presidente o di assessore di provincia regionale e di sindaco o di assessore di comune con popolazione superiore a cinquantamila abitanti", dispone un allargamento dell'elettorato passivo - sia sotto il profilo dell'ineleggibilita' che dell'incompatibilita' - rispetto alla disciplina di fonte statale vigente nel territorio nazionale, ma tale diversificazione non trova giustificazione ragionevole in una specialita' di situazione della Regione siciliana, non sussistendo in essa minori rischi di indebite influenze sulla competizione elettorale, ne' maggiori possibilita' di esercizio congiunto di piu' cariche pubbliche elettive, rispetto al restante territorio della Repubblica. Percio', la suddetta legge e' costituzionalmente illegittima, per contrasto con gli artt. 3 e 51 Cost. (con assorbimento del profilo di censura riguardante l'art. 97 Cost., peraltro assolutamente inconferente nella materia in esame). - V. la precedente massima B (e, ivi, richiami giurisprudenziali), nonche' la successiva massima D. red.: L.I. rev.: S.P.
La legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 14 ottobre 1993, prevedendo che "la carica di deputato regionale e' incompatibile con le cariche di presidente o di assessore di provincia regionale e di sindaco o di assessore di comune con popolazione superiore a cinquantamila abitanti", dispone un allargamento dell'elettorato passivo - sia sotto il profilo dell'ineleggibilita' che dell'incompatibilita' - rispetto alla disciplina di fonte statale vigente nel territorio nazionale, ma tale diversificazione non trova giustificazione ragionevole in una specialita' di situazione della Regione siciliana, non sussistendo in essa minori rischi di indebite influenze sulla competizione elettorale, ne' maggiori possibilita' di esercizio congiunto di piu' cariche pubbliche elettive, rispetto al restante territorio della Repubblica. Percio', la suddetta legge e' costituzionalmente illegittima, per contrasto con gli artt. 3 e 51 Cost. (con assorbimento del profilo di censura riguardante l'art. 97 Cost., peraltro assolutamente inconferente nella materia in esame). - V. la precedente massima B (e, ivi, richiami giurisprudenziali), nonche' la successiva massima D. red.: L.I. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 51
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte