Sentenza 85/1994 (ECLI:IT:COST:1994:85)
Massima numero 20459
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PESCATORE - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del
07/03/1994; Decisione del
07/03/1994
Deposito del 15/03/1994; Pubblicazione in G. U. 23/03/1994
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 85/94. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - DIPENDENTI DI ENTI LOCALI ISCRITTI ALL'I.N.A.D.E.L. - INDENNITA' PREMIO DI SERVIZIO - RILIQUIDAZIONE IN SEGUITO ALL'INCLUSIONE, NELLA BASE DI COMPUTO DELLA STESSA, DELL'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE - ESCLUSIONE, NEI CASI DI RITARDATO PAGAMENTO (PRIMA DELLA NUOVA NORMATIVA INTRODOTTA CON L'ART. 16 LEGGE N. 412 DEL 1991), DELLA RIVALUTAZIONE - INGIUSTIFICATA DIVERSITA' RISPETTO ALLA DISCIPLINA STABILITA AL RIGUARDO, IN GENERALE, DALL'ART. 442 COD. PROC. CIV. (IN SEGUITO ALLA SENTENZA N. 156 DEL 1991) PER LE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI IN GENERE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA COORDINATO CON QUELLI ATTINENTI ALLE GARANZIE PREVIDENZIALI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
SENT. 85/94. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - DIPENDENTI DI ENTI LOCALI ISCRITTI ALL'I.N.A.D.E.L. - INDENNITA' PREMIO DI SERVIZIO - RILIQUIDAZIONE IN SEGUITO ALL'INCLUSIONE, NELLA BASE DI COMPUTO DELLA STESSA, DELL'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE - ESCLUSIONE, NEI CASI DI RITARDATO PAGAMENTO (PRIMA DELLA NUOVA NORMATIVA INTRODOTTA CON L'ART. 16 LEGGE N. 412 DEL 1991), DELLA RIVALUTAZIONE - INGIUSTIFICATA DIVERSITA' RISPETTO ALLA DISCIPLINA STABILITA AL RIGUARDO, IN GENERALE, DALL'ART. 442 COD. PROC. CIV. (IN SEGUITO ALLA SENTENZA N. 156 DEL 1991) PER LE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI IN GENERE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA COORDINATO CON QUELLI ATTINENTI ALLE GARANZIE PREVIDENZIALI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
Testo
Posto che l'indennita' premio di servizio spettante ai dipendenti degli enti locali iscritti all'I.N.A.D.E.L. ha natura di prestazione previdenziale, non si giustifica che per essa - riguardo ai rapporti anteriori alla nuova disciplina prevista dall'art. 16, sesto comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 - resti operante una normativa diversa da quella stabilita - per le prestazioni previdenziali in genere - dall'art. 442 cod. proc. civ., nel testo risultante dalla sentenza (dichiarativa dello stesso 'in parte qua' illegittimo) n. 156 del 1991, secondo il quale dalla data del provvedimento (non satisfattivo) dell'Istituto previdenziale sulla domanda di prestazione, oppure dal giorno in cui e' spirato il termine previsto dalla legge per provvedere, gli interessi legali spettano all'avente diritto - analogamente a quanto previsto dall'art. 429 cod. proc. civ. per i crediti di lavoro - in aggiunta alla rivalutazione della somma dovuta. Pertanto l'art. 23, quarto comma, del d.l. 31 agosto 1987, n. 359 (conv. in l. 29 ottobre 1987, n. 440), nella parte in cui dispone che le somme dovute a titolo di riliquidazione dell'indennita' premio di servizio, per la inclusione (in forza dell'art. 4, nono comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, come accertato dalla sentenza n. 236 del 1986) nella base di computo dell'indennita' premio di servizio, dell'indennita' integrativa speciale, non danno luogo a rivalutazione monetaria, va riconosciuto illegittimo per violazione del principio di eguaglianza, coordinato con l'art. 38 Cost.. Ne' in contrario ha pregio il rilievo che il comportamento dell'I.N.A.D.E.L., nel continuare a liquidare l'indennita' premio di servizio - riguardo al periodo antecedente alla citata sentenza n. 236 del 1986 - senza calcolare gli incrementi dell'indennita' integrativa speciale, sarebbe giustificato dall'allora sussistente situazione di incertezza interpretativa, giacche' la responsabilita' per ritardato pagamento di prestazioni previdenziali, analogamente alla responsabilita' ex art. 429 cod. proc. civ., e' indipendente dall'imputabilita' del ritardo a colpa del debitore. - Cfr. S. nn. 236/1986 e 156/1991, gia' citate nel testo. Per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dello stesso art. 23, quarto comma, d.l. n. 359 del 1957 (in riferimento al quadro normativo precedente alla S. n. 156/1991) nella parte in cui escludeva dalla riliquidazione gli interessi: S. n. 1060/1988. red.: E.M. rev.: S.P.
Posto che l'indennita' premio di servizio spettante ai dipendenti degli enti locali iscritti all'I.N.A.D.E.L. ha natura di prestazione previdenziale, non si giustifica che per essa - riguardo ai rapporti anteriori alla nuova disciplina prevista dall'art. 16, sesto comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 - resti operante una normativa diversa da quella stabilita - per le prestazioni previdenziali in genere - dall'art. 442 cod. proc. civ., nel testo risultante dalla sentenza (dichiarativa dello stesso 'in parte qua' illegittimo) n. 156 del 1991, secondo il quale dalla data del provvedimento (non satisfattivo) dell'Istituto previdenziale sulla domanda di prestazione, oppure dal giorno in cui e' spirato il termine previsto dalla legge per provvedere, gli interessi legali spettano all'avente diritto - analogamente a quanto previsto dall'art. 429 cod. proc. civ. per i crediti di lavoro - in aggiunta alla rivalutazione della somma dovuta. Pertanto l'art. 23, quarto comma, del d.l. 31 agosto 1987, n. 359 (conv. in l. 29 ottobre 1987, n. 440), nella parte in cui dispone che le somme dovute a titolo di riliquidazione dell'indennita' premio di servizio, per la inclusione (in forza dell'art. 4, nono comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, come accertato dalla sentenza n. 236 del 1986) nella base di computo dell'indennita' premio di servizio, dell'indennita' integrativa speciale, non danno luogo a rivalutazione monetaria, va riconosciuto illegittimo per violazione del principio di eguaglianza, coordinato con l'art. 38 Cost.. Ne' in contrario ha pregio il rilievo che il comportamento dell'I.N.A.D.E.L., nel continuare a liquidare l'indennita' premio di servizio - riguardo al periodo antecedente alla citata sentenza n. 236 del 1986 - senza calcolare gli incrementi dell'indennita' integrativa speciale, sarebbe giustificato dall'allora sussistente situazione di incertezza interpretativa, giacche' la responsabilita' per ritardato pagamento di prestazioni previdenziali, analogamente alla responsabilita' ex art. 429 cod. proc. civ., e' indipendente dall'imputabilita' del ritardo a colpa del debitore. - Cfr. S. nn. 236/1986 e 156/1991, gia' citate nel testo. Per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dello stesso art. 23, quarto comma, d.l. n. 359 del 1957 (in riferimento al quadro normativo precedente alla S. n. 156/1991) nella parte in cui escludeva dalla riliquidazione gli interessi: S. n. 1060/1988. red.: E.M. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 38
co. 2
Altri parametri e norme interposte