Sentenza 86/1994 (ECLI:IT:COST:1994:86)
Massima numero 20426
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PESCATORE - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del
07/03/1994; Decisione del
07/03/1994
Deposito del 15/03/1994; Pubblicazione in G. U. 23/03/1994
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 86/94. LAVORO (RAPPORTO DI) - LAVORO DOMESTICO - LIMITI AL DIRITTO DI RECESSO DEL DATORE DI LAVORO, COMPATIBILI CON LA SPECIALITA' DEL RAPPORTO, IN CASO DI GRAVIDANZA E PUERPERIO DELLA LAVORATRICE, IN CONFORMITA' ALLE NORME DELLE CONVENZIONI INTERNAZIONALI IN MATERIA - MANCATA PREVISIONE - DENUNCIATA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA NONCHE' DI TUTELA DEL LAVORO E DELLA FAMIGLIA - QUESTIONI NON RISOLUBILI IN SEDE DI GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE MA SOLO ATTRAVERSO L'INTERVENTO DEL LEGISLATORE - INAMMISSIBILITA'.
SENT. 86/94. LAVORO (RAPPORTO DI) - LAVORO DOMESTICO - LIMITI AL DIRITTO DI RECESSO DEL DATORE DI LAVORO, COMPATIBILI CON LA SPECIALITA' DEL RAPPORTO, IN CASO DI GRAVIDANZA E PUERPERIO DELLA LAVORATRICE, IN CONFORMITA' ALLE NORME DELLE CONVENZIONI INTERNAZIONALI IN MATERIA - MANCATA PREVISIONE - DENUNCIATA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA NONCHE' DI TUTELA DEL LAVORO E DELLA FAMIGLIA - QUESTIONI NON RISOLUBILI IN SEDE DI GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE MA SOLO ATTRAVERSO L'INTERVENTO DEL LEGISLATORE - INAMMISSIBILITA'.
Testo
Sebbene, di fronte agli artt. 31 e 37 Cost. ed agli impegni internazionali assunti dall'Italia (artt. 3 e 6 della Convenzione n. 103 dell'OIL, ratificata con legge 19 ottobre 1970, n. 864; art. 8 della Carta sociale europea, ratificata con legge 3 luglio 1965, n. 929), la specialita' del rapporto di lavoro domestico non possa piu' addursi a giustificazione legittimante l'omessa previsione, per le lavoratrici del settore, di una tutela della maternita' non dissimile da quella apprestata per le altre lavoratrici subordinate, il superamento di siffatta omissione non puo' avvenire per via di mera estensione, in favore delle prime, - come, in via principale, anche in riferimento all'art. 3 Cost., ha richiesto il giudice a quo - della disciplina dettata, per le seconde, dall'art. 2 della legge n. 1204 del 1971, in quanto un divieto di recesso dal rapporto prolungato (col solo temperamento della giusta causa), per ventuno mesi - qual'e' quello previsto dal citato art. 2 - sarebbe un vincolo eccessivamente gravoso per l'economia familiare ed in quanto il periodo di interdizione dal lavoro implica problemi peculiari per la lavoratrice domestica ammessa alla convivenza familiare. D'altro canto l'introduzione di una disciplina - da ritenersi pur essa, dato il riferimento dell'ordinanza di rinvio non soltanto all'art. 3, ma anche agli artt. 31 e 37 Cost., implicitamente richiesta dall'autorita' rimettente - che con modalita' convenienti alla specialita' del rapporto, attui anche per le lavoratrici domestiche, in caso di gravidanza e puerperio, il principio dell'art. 2110, secondo comma, cod. civ., implica una intromissione nella sfera riservata alla discrezionalita' del legislatore, al quale soltanto spetta di determinare le modalita' temporali del divieto di licenziamento della lavoratrice domestica in maternita' e di definire, in conformita' al modello delle convenzioni internazionali, i diritti e gli obblighi delle parti durante l'astensione obbligatoria dal lavoro, modulandoli secondo la varia tipologia del rapporto. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 4, 29, 31, 35 e 37 Cost., dell'art. 1, terzo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, 'in parte qua'). - Su analoghe questioni, S. nn. 27/1974 e 9/1976. red.: S.E. rev.: S.P.
Sebbene, di fronte agli artt. 31 e 37 Cost. ed agli impegni internazionali assunti dall'Italia (artt. 3 e 6 della Convenzione n. 103 dell'OIL, ratificata con legge 19 ottobre 1970, n. 864; art. 8 della Carta sociale europea, ratificata con legge 3 luglio 1965, n. 929), la specialita' del rapporto di lavoro domestico non possa piu' addursi a giustificazione legittimante l'omessa previsione, per le lavoratrici del settore, di una tutela della maternita' non dissimile da quella apprestata per le altre lavoratrici subordinate, il superamento di siffatta omissione non puo' avvenire per via di mera estensione, in favore delle prime, - come, in via principale, anche in riferimento all'art. 3 Cost., ha richiesto il giudice a quo - della disciplina dettata, per le seconde, dall'art. 2 della legge n. 1204 del 1971, in quanto un divieto di recesso dal rapporto prolungato (col solo temperamento della giusta causa), per ventuno mesi - qual'e' quello previsto dal citato art. 2 - sarebbe un vincolo eccessivamente gravoso per l'economia familiare ed in quanto il periodo di interdizione dal lavoro implica problemi peculiari per la lavoratrice domestica ammessa alla convivenza familiare. D'altro canto l'introduzione di una disciplina - da ritenersi pur essa, dato il riferimento dell'ordinanza di rinvio non soltanto all'art. 3, ma anche agli artt. 31 e 37 Cost., implicitamente richiesta dall'autorita' rimettente - che con modalita' convenienti alla specialita' del rapporto, attui anche per le lavoratrici domestiche, in caso di gravidanza e puerperio, il principio dell'art. 2110, secondo comma, cod. civ., implica una intromissione nella sfera riservata alla discrezionalita' del legislatore, al quale soltanto spetta di determinare le modalita' temporali del divieto di licenziamento della lavoratrice domestica in maternita' e di definire, in conformita' al modello delle convenzioni internazionali, i diritti e gli obblighi delle parti durante l'astensione obbligatoria dal lavoro, modulandoli secondo la varia tipologia del rapporto. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 4, 29, 31, 35 e 37 Cost., dell'art. 1, terzo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, 'in parte qua'). - Su analoghe questioni, S. nn. 27/1974 e 9/1976. red.: S.E. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 4
Costituzione
art. 29
Costituzione
art. 31
Costituzione
art. 35
Costituzione
art. 37
Altri parametri e norme interposte